Cassazione Penale, Sentenza n. 07182/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. e della norma di cui all'art. 598 bis c.p.p.: il ricorrente si duole del ritardo nel deposito delle conclusioni scritte da parte della Procura Generale in appello (violazione del termine perentorio previsto dall'art. 598 bis) e del mancato rispetto del principio del contraddittorio, nonché dell'erronea indicazione nella sentenza della posizione giuridica dell'imputato (riportato come libero mentre risultava detenuto per altra causa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'art. 598 bis c.p.p. che fissa il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale (entro quindici giorni prima dell'udienza nel rito d'appello con decisioni in camera di consiglio senza partecipazione delle parti) e la giurisprudenza che considera perentori i termini di deposito nel rito a trattazione scritta; il deposito tardivo può essere escluso dalla valutazione del giudice e l'imputato deve dimostrare l'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio. La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato tale incidenza e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'errata indicazione della posizione giuridica, richiamando la possibilità di correggere l'errore materiale con la procedura prevista dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale in base alla quale è stata formulata l'accusa nei confronti dell'imputato; richiamata come titolo di reato oggetto del procedimento.
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; il ricorso è stato proposto anche sotto questa rubrica ma la Corte lo ha ritenuto infondato.
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale nel rito d'appello con decisione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti (entro quindici giorni prima dell'udienza). La Corte ha interpretato la norma insieme alla giurisprudenza dominante come imponendo termini perentori: il deposito tardivo può essere escluso dalla valutazione e non incide automaticamente sul diritto di difesa salvo che non sia dimostrata una effettiva incidenza sull'esito del giudizio.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata alla parte ricorrente per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito d'appello a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni sono da considerarsi perentori: depositi tardivi possono essere ignorati dal giudice.
- Il semplice ritardo nel deposito delle conclusioni della pubblica accusa non determina automaticamente l'annullamento della decisione: l'imputato deve dimostrare l'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio per ottenere tutela.
- Gli errori materiali nella sentenza (es. indicazione errata della posizione giuridica dell'imputato) sono rimediabili tramite la procedura di correzione degli errori materiali davanti al giudice che ha emesso la sentenza, e non costituiscono di per sé motivo di cassazione se esiste una procedura correttiva idonea.
- Se il ricorso viene rigettato, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso senza fondamento probabile.
- In situazioni simili è opportuno che la difesa: a) documenti tempestivamente eventuali pregiudizi concreti derivanti da depositi tardivi; b) occorra utilizzare la procedura di rettifica per errori materiali anziché sollevare motivi di nullità generici; c) vigili sul rispetto dei termini processuali per non perdere l'efficacia del proprio contraddittorio.
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