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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16815/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel 2021 un professionista aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti di un consorzio per compensi asseritamente dovuti in forza di tre contratti di consulenza e assistenza finalizzati a consentire la partecipazione a pubblici appalti, documentati anche da tre ricognizioni di debito. Il consorzio aveva proposto opposizione contestando la genuinità delle sottoscrizioni delle ricognizioni di debito. Il professionista, costituendosi, aveva chiesto di chiamare in causa l’amministratore del consorzio, prospettando una domanda subordinata nei suoi confronti nel caso in cui le firme fossero risultate false. L’amministratore, costituitosi, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, assumendo che il credito, essendo contestato, fosse illiquido e quindi dovesse ritenersi pagabile al domicilio del debitore, indicato in Vicenza. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di incompetenza, revocato il decreto ingiuntivo, condannato il consorzio al pagamento di una somma minore e rigettato la domanda verso l’amministratore. Avverso tale decisione l’amministratore ha proposto regolamento di competenza; il consorzio ha aderito al regolamento; il creditore ha eccepito l’inammissibilità del rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza per difetto di interesse del ricorrente, poiché la domanda proposta nei suoi confronti era già stata rigettata con condanna dell’attore alle spese, sicché non vi era un’utilità concreta derivante dalla decisione sulla competenza. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’adesione del consorzio al regolamento, perché il consorzio non aveva sollevato tempestivamente l’eccezione di incompetenza nel giudizio di merito e, trattandosi di domande scindibili fra i convenuti, l’eccezione di uno non giova all’altro. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui il terzo chiamato in garanzia non può sollevare per la prima volta l’eccezione di incompetenza territoriale se il convenuto chiamante non l’abbia tempestivamente proposta, e ha ribadito che, quando si agisce per il pagamento di una somma indicata come liquida ed esigibile, la competenza territoriale spetta al giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., senza rilevare che il credito sia poi contestato o emerga come illiquido. Ha quindi condannato il ricorrente e il consorzio, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, e il ricorrente anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo in garanzia non consente al terzo di proporre autonomamente l’eccezione di incompetenza territoriale se il convenuto chiamante non l’ha già sollevata tempestivamente.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Quando è domandato il pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, la competenza territoriale appartiene al giudice del domicilio del creditore; la successiva contestazione del debito o la sua eventuale illiquidità non spostano il criterio di competenza.

  • art. 96 c.p.c.

    La proposizione del regolamento manifestamente privo di interesse e in contrasto con principi consolidati può integrare colpa grave e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile quando è proposto da una parte che non può trarre alcuna utilità concreta dalla decisione sulla competenza, perché la domanda contro di essa è già stata rigettata con statuizione sulle spese.
  • Nei giudizi con pluralità di domande scindibili, l’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata da un convenuto non si estende automaticamente agli altri convenuti che non l’abbiano proposta nel giudizio di merito.
  • Il terzo chiamato in causa in garanzia non può introdurre per la prima volta l’eccezione di incompetenza territoriale se il convenuto chiamante non l’ha tempestivamente dedotta.
  • Per le domande di pagamento di somme di denaro dedotte come liquide ed esigibili, la competenza territoriale si determina in base al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevino la successiva contestazione del quantum o la qualificazione ex post del credito come illiquido.
  • La proposizione di un’impugnazione manifestamente infondata o priva di interesse, in violazione di principi giurisprudenziali consolidati, può fondare una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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