Cassazione Civile, Ordinanza n. 16563/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un ente ecclesiastico ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'esenzione IMU solo per alcune unità immobiliari (classificate B1 e B7) e non per altre (A2, A4, A10, C1, C2), a seguito di avviso di accertamento per IMU 2013 emesso da Roma Capitale per omesso/parziale versamento. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all'anno d'imposta 2011 e agli stessi immobili, sostenendo che quel precedente accertamento avrebbe vincolato anche il 2013 quanto ai requisiti per l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione della norma agevolativa, contestando la limitazione dell'esenzione alle sole unità B1 e B7 e, in sostanza, chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e della perizia tecnica prodotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato relativo a un'annualità precedente non si estende automaticamente alle imposte periodiche successive quando l'elemento rilevante è una destinazione d'uso dell'immobile suscettibile di mutare nel tempo; ha quindi escluso che la decisione sul 2011 potesse vincolare il diverso anno 2013. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava davvero la ratio decidendi della CTR, non indicava in modo specifico il vizio processuale dedotto, non riproduceva adeguatamente la perizia richiamata e mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in cassazione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L'esenzione IMU/ICI richiede la prova concreta che gli immobili siano effettivamente destinati in modo esclusivo e gratuito ad attività rientranti nella previsione agevolativa, senza svolgimento di attività commerciale.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
La ricorrenza dei presupposti agevolativi va verificata per ciascun periodo d'imposta, quando si tratti di elementi variabili nel tempo.
I motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti a un vizio tipizzato; la deduzione generica o non inquadrata nel corretto vizio è inidonea.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti/documenti rilevanti su cui si fonda la censura, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno su una precedente annualità di imposta vincola le annualità successive solo per i fatti costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende invece a elementi variabili, come la concreta destinazione d'uso di un immobile, che deve essere provata per ogni periodo d'imposta.
- L'esenzione tributaria per immobili destinati ad attività agevolate deve essere dimostrata dal contribuente in concreto, con prova dell'effettiva utilizzazione esclusiva e gratuita e dell'assenza di finalità commerciali; il classamento catastale può assumere valore presuntivo se non è contrastato da elementi contrari.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata ed essere corredato dall'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di diritto deve essere specifica e correttamente sussunta nel paradigma dell'art. 360 c.p.c.; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16486/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2022 del 23/05/2022
- ordinanza_civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16489/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →