Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44395/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione fra due distinti fatti di partecipazione a sodalizi di tipo mafioso oggetto di due decisioni irrevocabili, sostenendo che la seconda condotta fosse il coerente sviluppo della prima e pertanto applicabile l'istituto del reato continuato. In cassazione si deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione del Tribunale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su questioni di merito non esaminabili in sede di legittimità: la decisione del Tribunale, che aveva valutato l'assenza di omogeneità fra i due sodalizi e l'intervallo temporale significativo, non presenta vizi logici tali da giustificare la revisione in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., comma 2

    La Corte richiama che il riconoscimento della continuazione presuppone l'unità del "disegno criminoso" sin dal momento ideativo delle diverse condotte: non basta la mera reiterazione o la caduta nel reato, occorre che i reati siano programmati almeno nelle linee essenziali in vista di un unico fine.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte determina la sanzione in euro tremila nella fattispecie.

  • Giurisprudenza citata (Sez. Un. n. 28659/2017; Sez. I n. 40123/2010; Sez. I n. 12905/2010)

    Vengono richiamati i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, nessi causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita, e che i reati successivi fossero pianificati almeno nelle linee essenziali.

Massime di principio

  • Il reato continuato richiede l'unità di disegno criminoso e non si identifica con la semplice abitudine a delinquere o con la mera reiterazione di reati.
  • La valutazione della continuazione è essenzialmente indiziaria e si fonda su elementi esteriori (omogeneità, contiguità temporale/spaziale, modalità, sistematicità, programmazione), non sul diverso stile di vita o su generale tendenza criminosa.
  • In sede di esecuzione valgono gli stessi parametri applicati in sede di cognizione: il giudice deve accertare se, al momento del primo reato, i successivi erano già programmati nelle loro linee essenziali.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito o per chiedere una diversa lettura dei fatti quando il giudice di merito ha compiuto una motivazione logica e coerente.
  • Un ricorso che, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione fattuale della continuità dei reati è inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.