Cassazione Penale, Sentenza n. 44395/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione fra due distinti fatti di partecipazione a sodalizi di tipo mafioso oggetto di due decisioni irrevocabili, sostenendo che la seconda condotta fosse il coerente sviluppo della prima e pertanto applicabile l'istituto del reato continuato. In cassazione si deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione del Tribunale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su questioni di merito non esaminabili in sede di legittimità: la decisione del Tribunale, che aveva valutato l'assenza di omogeneità fra i due sodalizi e l'intervallo temporale significativo, non presenta vizi logici tali da giustificare la revisione in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama che il riconoscimento della continuazione presuppone l'unità del "disegno criminoso" sin dal momento ideativo delle diverse condotte: non basta la mera reiterazione o la caduta nel reato, occorre che i reati siano programmati almeno nelle linee essenziali in vista di un unico fine.
Prevede la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte determina la sanzione in euro tremila nella fattispecie.
Giurisprudenza citata (Sez. Un. n. 28659/2017; Sez. I n. 40123/2010; Sez. I n. 12905/2010)
Vengono richiamati i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, nessi causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita, e che i reati successivi fossero pianificati almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- Il reato continuato richiede l'unità di disegno criminoso e non si identifica con la semplice abitudine a delinquere o con la mera reiterazione di reati.
- La valutazione della continuazione è essenzialmente indiziaria e si fonda su elementi esteriori (omogeneità, contiguità temporale/spaziale, modalità, sistematicità, programmazione), non sul diverso stile di vita o su generale tendenza criminosa.
- In sede di esecuzione valgono gli stessi parametri applicati in sede di cognizione: il giudice deve accertare se, al momento del primo reato, i successivi erano già programmati nelle loro linee essenziali.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito o per chiedere una diversa lettura dei fatti quando il giudice di merito ha compiuto una motivazione logica e coerente.
- Un ricorso che, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione fattuale della continuità dei reati è inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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