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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 63/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità dell'ordinanza per violazione di legge dovuta a carenza/mancanza di motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra i reati contestati e i beni indicati (somma di denaro e orologi) nonché circa il periculum in mora. Il ricorrente ha rilevato che il Tribunale aveva motivato il pericolo riferendosi alla "libera disponibilità della società e delle sue risorse finanziarie" e alla possibile prosecuzione dell'utilizzo della società per scopi illeciti, mentre il provvedimento disposito sequestrava specifici beni personali senza alcuna explicita spiegazione del vincolo di pertinenzialità con i reati ascritti al Veronese

La decisione

La Corte ha rilevato l'inosservanza dell'obbligo di motivazione e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., evidenziando che la motivazione del Tribunale originario non giustificava il sequestro dei singoli beni indicati rispetto ai reati contestati e presentava generica e incongruente delimitazione dell'oggetto del sequestro (riferimento alle "società") rispetto ai beni specifici posti in dispositivo

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che consente il sequestro preventivo (anche impeditivo) di beni pertinenti al reato per evitare il pericolo di dispersione o l'aggravamento delle conseguenze del reato. La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale norma richiede motivazione specifica sul vincolo di pertinenzialità tra i beni e i reati e sul pericolo di dissipatione/continuazione del reato; la motivazione fornita nel caso era generica e non collegava i singoli beni al delitto

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Prevede la competenza e le conseguenze dell'annullamento del provvedimento con rinvio. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Milano ai sensi di questa disposizione

  • art. 648 ter.1 c.p. (riciclaggio)

    Norma sostanziale che riguarda l'autoriciclaggio; citata nell'ambito delle fattispecie contestate. Non è stata interpretata nel merito dalla Corte di cassazione in questa decisione, ma costituisce uno dei reati a cui il Tribunale aveva riferito il presunto nesso con i beni sequestrati

  • art. 646 c.p. (sostituzione di persona o altri delitti connessi)

    Norma sostanziale richiamata tra i reati contestati. Anche questa non è stata oggetto di specifica interpretazione della Corte nella motivazione sull'annullamento, se non come riferimento alle fattispecie per le quali doveva essere valutata la pertinenzialità dei beni

  • art. 8 d.lgs. 74/2000 (illecito tributario)

    Norma del decreto legislativo citata tra le fattispecie contestate. La Corte non ha deciso sul merito di tale reato, ma la sua menzione è parte del quadro fattuale per il quale era stato disposto il sequestro; la carenza motivazionale ha reso comunque invalido il provvedimento cautelare

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. è necessaria una motivazione specifica che colleghi ogni bene indicato al reato (vincolo di pertinenzialità) e che giustifichi concretamente il pericolo di dispersione o di aggravamento delle conseguenze del reato
  • Non è sufficiente una motivazione generica o astratta (es.: riferirsi alla "libera disponibilità della società" in termini vaghi) quando il provvedimento colpisce beni personali o determinati; il giudice deve spiegare il nesso tra le "società" richiamate e i singoli beni posti sotto sequestro
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare è contraddittoria o non permette di comprendere quali condotte o quali elementi colleghino i beni ai reati, il provvedimento può essere annullato e il giudice di rinvio dovrà riesaminare e motivare puntualmente
  • In casi analoghi la difesa può efficacemente impugnare il sequestro per carenza di motivazione e assenza di prova di pertinenzialità, chiedendo la revoca o l'annullamento con rinvio
  • Il periculum in mora (rischio di dissipatione o di aggravamento) deve essere provato con argomentazioni concrete (es. operazioni di spostamento di fondi, precedenti condotte di dissipazione, difficoltà di recupero degli assets), non basato su affermazioni generiche circa la possibilità di ulteriori illeciti

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