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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38004/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva revocato la custodia cautelare in carcere applicata a Zanaj per i reati indicati negli artt. 648 ter e 512 bis c.p.; il Procuratore deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.), censurando la valutazione negativa della gravità indiziaria operata dal Tribunale e sostenendo che la motivazione del riesame si fosse basata su congetture circa la lecita provenienza del denaro usato per l'acquisto di un pubblico esercizio, omettendo di esaminare numerosi elementi indiziari e oltrepassando i limiti del sindacato consentito in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso in realtà chiedeva una rinnovata valutazione di merito sul peso degli elementi indiziari (vietata in sede di legittimità) e non deducesse un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha valutato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la revoca della misura cautelare, evidenziando l'assenza di cogenza indiziaria sufficiente (in particolare riguardo all'origine del denaro) e quindi non ha ravvisato vizi tali da giustificare l'annullamento.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b

    art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    La censura era formulata come inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ma la Corte osserva che la critica verteva sul merito della valutazione probatoria e non su un errore di diritto configurabile ai sensi di questa norma.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e

    art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

    La Corte richiama che la Cassazione può intervenire rispetto alla motivazione solo quando vi sia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; nel caso concreto tale vizio non è stato dimostrato.

  • codice di procedura penale, art. 273

    La verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sindacabile in Cassazione solo se la questione si traduce in una violazione di norme o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito il riesame del peso degli elementi indiziari.

  • codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis

    artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti cod. proc. pen.

    Rilevano le disposizioni procedurali che disciplinano la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale; il ricorso è stato trattato in questa forma.

  • codice penale, art. 648 ter

    Articolo richiamato come uno dei reati contestati all'indagato; la valutazione degli indizi relativi a tale fattispecie è stata ritenuta dal Tribunale non sufficientemente probante per mantenere la custodia cautelare.

  • codice penale, art. 512 bis

    Altro titolo di reato contestato; anch'esso valutato nel quadro indiziario complessivo che il Tribunale ha ritenuto non idoneo a giustificare la misura carceraria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del peso degli elementi probatori: le censure che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione di riesame sulle misure cautelari occorre dimostrare un vizio di diritto o una mancanza/manifestità di illogicità nella motivazione, con riferimento testuale e argomentato ai profili indicati dall'art. 606 c.p.p.
  • Nel giudizio di revoca o conferma di misure cautelari il giudice del riesame deve motivare sulla gravità indiziaria; la parte che impugna deve provare che la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica, non semplicemente esporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Attenzione a non confondere questioni relative a misure personali (custodia cautelare) con misure reali (sequestro): il ricorso deve essere coerente nel chiudere l'oggetto dell'impugnazione.
  • Se la difesa produce documentazione che giustifica una possibile origine lecita di risorse finanziarie, il giudice può ritenere tale documentazione non smentita in mancanza di elementi contraddittori; il pubblico ministero deve portare elementi idonei a screditare la versione difensiva per mantenere la misura cautelare.

Testo integrale

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