Cassazione Penale, Ordinanza n. 41349/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 31/03/2025. Dal testo emerge che i ricorsi contestavano, in sostanza, la motivazione della decisione di merito: deducevano l'insussistenza o la non sufficiente dimostrazione delle condotte loro ascritte, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il trattamento sanzionatorio e gli aumenti per la continuazione. In particolare, per uno degli imputati si contestava la responsabilità per porto di arnesi atti ad offendere (spranghe usate nel contestuale danneggiamento); per un altro si contestava il reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo che la motivazione fosse erronea o comunque che dovesse applicarsi l'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano generiche e non si confrontavano in modo effettivo con la puntuale ricostruzione dei fatti e con la motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure fossero generiche e meramente riproduttive di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa al reato di guida in stato di ebbrezza era inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello, nei quali si era invocato solo l'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, escludendone l'applicazione perché la Corte di appello aveva congruamente motivato sul punto e perché, per uno dei capi, la relativa censura non risultava nemmeno proposta in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
È richiamato il principio secondo cui non è ammissibile in cassazione la mera riproposizione di questioni già affrontate con motivazione puntuale, in assenza di un effettivo confronto con le valutazioni del giudice di merito, perché le doglianze sono solo apparentemente indicative di un errore logico o giuridico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già decise con motivazione puntuale, senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
- La critica alla motivazione del giudice di appello deve essere specifica e non generica: la mera contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, senza individuare un vero vizio logico o giuridico, non supera il vaglio di ammissibilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo sulle ragioni ostative, e la relativa doglianza deve essere tempestivamente devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
- La deduzione in cassazione di questioni non prospettate in appello è inammissibile quando introduca profili nuovi non devoluti al giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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