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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1084/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della sua condanna per lesioni personali (frattura chiusa delle ossa nasali, prognosi 30 giorni) dopo aver dato una testata in una discoteca. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio della motivazione e travisamento della prova sul nesso di causalità (sostenendo che la TAC poteva riferirsi a precedenti traumi sportivi della vittima, assenza di gessatura, prognosi anomala e foto social che mostrerebbero rapida guarigione); 2) mancata valutazione della causa di non punibilità di cui all'art.131‑bis c.p. e difetto nella qualificazione del fatto (futili motivi), nonché omissione di valutare dichiarazioni raccolte secondo art.391‑bis c.p.p.; 3) vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio, con criticità nella determinazione della pena, nella mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e nella sospensione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che vi fosse doppia conformità tra primo e secondo grado e che l'appello avesse adeguatamente valutato la consulenza di parte e le dichiarazioni testimoniali e della persona offesa (testata ammessa dall'imputato, tumefazione certificata e TAC). La Corte ha escluso il travisamento della prova e ha ritenuto infondata la doglianza sull'art.131‑bis: mancavano elementi di ravvedimento e la condotta era particolarmente odiosa e violenta, giustificando la pena detentiva e l'esclusione della sostituzione con pena pecuniaria. Ha inoltre affermato che la circostanza dei "futili motivi" riguarda la gravità del fatto e la determinazione della pena è avvenuta nel rispetto dei criteri dell'art.133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La norma relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità o ravvedimento non è stata ritenuta applicabile: la Corte ha ritenuto assenti elementi di sincero ravvedimento e la personalità dell'autore non indicava un ripensamento; la violenza e la pericolosità dell'atto escludono l'operatività della causa.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la gravità della condotta e i parametri previsti da questa disposizione giustifichino il ricorso alla pena detentiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i limiti dell'esame in Cassazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti ove vi sia doppia conformità delle decisioni di merito, salvo che non emergano omissioni decisivi o manifesti travisamenti delle prove.

  • art. 391‑bis cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni e le prove assumibili a norma di questa disposizione sono state esaminate dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto che la loro valutazione non fosse stata omessa né travisata in modo macroscopico.

Massime di principio

  • Se sia il primo che il secondo grado di giudizio coincidono nella valutazione probatoria (cd. "doppia conforme"), la Cassazione difficilmente ammetterà la rinnovazione della ricostruzione fattuale: il ricorso deve dimostrare omissioni decisive o un manifesto travisamento delle prove in entrambi i gradi.
  • Contestare il nesso causale sulla base di una consulenza di parte o di elementi medici presunti alternativi richiede di mostrare che tali elementi non siano stati minimamente considerati o che contrariino in modo manifesto la documentazione clinica e le deposizioni testimoniali.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art.131‑bis (o l'estensione di una causa di non punibilità/sospensione), è necessario fornire elementi concreti di ravvedimento, personalità e condizioni che rendano proporzionata l'esclusione o l'attenuazione della responsabilità; la sola contestazione delle motivazioni non basta.
  • Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio richiedono di incidere su un nucleo essenziale dei fatti: critiche isolate a singole valutazioni non comportano l'annullamento se il giudice ha comunque fornito un percorso motivazionale congruo e completo.
  • Documentazione medica (referti, TAC, certificazioni) e deposizioni oculari hanno elevato valore probatorio; per confutarli occorre prova robusta e non meramente assertiva (es. indicare tempistiche e documenti che provino precedenti traumi rilevanti e temporaneamente compatibili).

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