Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. sostenendo che la motivazione della Corte di Appello è contraddittoria o manifestamente illogica quanto alla sua responsabilità penale per il reato di riciclaggio (art. 648‑bis c.p.). In particolare ha contestato la valutazione sulla provenienza illecita della somma di €31.200 versata per partecipare ad un'asta: ha rilevato che percepisce da oltre 15 anni un reddito da lavoro dipendente di €1.500 mensili e che la somma poteva essere costituita da risparmi; ha inoltre osservato che è comproprietaria dell'abitazione familiare e avrebbe potuto ottenere un mutuo; infine ha contestato che i giudici abbiano ritenuto che tutte le disponibilità economiche del compagno POLINO Marco provenissero da attività delittuose, nonostante la sua attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere una mera riproposizione, ai fini di fatto, delle stesse doglianze già svolte in appello. Ha ritenuto che la censura non enunciava vizi di diritto specifici né spiegava la decisività degli stessi rispetto al percorso logico-argomentativo dei giudici di merito; ha confermato la congruità e la completezza della valutazione probatoria della Corte territoriale (sudditanza tra redditi e somma versata, versamento il giorno dell'asta, successivo trasferimento a terzi, testimonianze che collegano POLINO all'operazione, situazione fallimentare e condanne pregresse dell'interessato). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la Corte territoriale ha ritenuto sussistere il reato sulla base di un compendio probatorio (versamento improvviso, trasferimenti a terzi, testimonianze e collegamento con proventi illeciti del compagno).
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Censura invocata dalla ricorrente (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte di legittimità ha però ricordato che il motivo di cassazione deve indicare specificamente il vizio giuridico e la sua decisività rispetto al percorso logico del giudice di merito; la mera ripetizione di fatti già discussi in appello è inammissibile.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione di ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre, senza specifiche ragioni di diritto, le stesse contestazioni di fatto già esaminate in appello: il ricorso deve individuare il vizio giuridico e spiegare la sua decisività rispetto alla motivazione del giudice di merito.
- La contestazione della provenienza illecita di somme impone di proporre motivazioni alternative concrete e corroborate da elementi probatori: deduzioni meramente ipotetiche (per esempio l'asserita disponibilità di risparmi derivanti da un modesto stipendio) sono inadeguate a confutare un convincimento motivato basato su elementi obiettivi (versamenti improvvisi, trasferimenti, testimonianze, collegamento con il patrimonio di soggetti coinvolti in illeciti).
- Elementi quali il timing dei versamenti (comparsa della somma il giorno dell'asta), trasferimenti a conti di terzi, dichiarazioni testimoniali che collegano l'interessamento di un terzo (qui POLINO) all'acquisto, e la sussistenza di precedenti vicende fallimentari o penali di quel terzo possono concorrere a formare un quadro indiziario idoneo a sostenere l'accusa di riciclaggio.
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e risulta persino volto a reiterare valutazioni di merito già disattese, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e irrogare ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per una efficace impugnazione in sede di legittimità è essenziale formulare censure che mettano in luce errori di diritto, vizi logici evidenti o difetto di motivazione, corredandole di riferimenti precisi al percorso argomentativo della decisione impugnata.
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