Cassazione Penale, Sentenza n. 6239/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per reati connessi a traffico/porto/cessione di armi (artt. 1, 2, 4, 7 L. 895/1967 e artt. 416-bis.1 c.p.) e per associazione di tipo mafioso (416-bis). Il ricorrente, tramite difesa, deduceva vizio di motivazione e violazione di legge circa: 1) l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza basati su spezzoni di intercettazioni e richiesta di diversa valutazione del materiale integrale; 2) la mancata consumazione del reato di cessione/porto in luogo pubblico essendosi trattato, a detta difensiva, solo di trattative non concretizzatesi; 3) l'omessa prova che le condotte fossero dirette ad agevolare un sodalizio mafioso (aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.); 4) l'assenza delle esigenze cautelari, in particolare laddove fondate sull'aggravante ritenuta invece non adeguatamente provata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato le censure relative all'insussistenza dei gravi indizi e alla mancata consumazione del reato di traffico/cessione di armi, confermando che le intercettazioni e le conversazioni documentano trattative serie e, secondo il giudice, la disponibilità/cessione dell'arma (pistola calibro 6,35) e il porto in luogo pubblico. Ha invece accolto il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ritenendo che la motivazione del Tribunale del riesame fosse carente: era stata valorizzata la contiguità dell'indagato all'ambiente mafioso senza spiegare in che modo concreto le condotte fossero poste in essere al fine di agevolare il sodalizio. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla configurabilità dell'aggravante e alla scelta della misura cautelare nella parte influenzata da tale aggravante, rinviando il giudizio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (norme sulle armi)
art. 1; artt. 2 e 7 richiamati nella sentenza
L'art. 1 punisce varie condotte riguardanti armi (fabbricare, introdurre, porre in vendita, cedere, ecc.). La Corte conferma che "porre in vendita" o "cedere" possono concretarsi anche attraverso trattative serie e affidabili, per cui la consumazione può realizzarsi senza la materiale consegna dell'arma
art. 416-bis; menzionata specificamente la circostanza aggravante "416-bis.1"
L'aggravante per il reato commesso "al fine di agevolare" o "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis" richiede motivazione che colleghi strettamente la condotta all'intento di favorire il sodalizio o all'uso delle sue condizioni: non è sufficiente la mera appartenenza o contiguità ambientale
Principi di giurisprudenza sulla revisione in sede di legittimità delle misure cautelari
richiamo a più pronunce di Cassazione (es. sez. 5 n. 22066/2020 Barhoumi; Sez. 1 n. 45175/2023 Sanguinetti; Sez. U. n. 11/2000 Audino)
In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: si verificano profili di violazione di legge o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non una rivalutazione dei fatti. Tuttavia la motivazione deve essere effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e coerente con gli atti processuali
Massime di principio
- In impugnazioni di misure cautelari in Cassazione è essenziale dimostrare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti.
- Le trattative serie per la cessione o la vendita di armi, anche se non si arriva alla materiale consegna, possono integrare la consumazione del reato previsto dalla L. 895/1967 ("porre in vendita"/"cedere"), se emergono elementi di serietà e affidabilità degli accordi.
- Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis (agevolazione mafiosa) la mera appartenenza o contiguità dell'agente all'ambiente mafioso non basta: la motivazione deve indicare elementi specifici che colleghino la condotta all'intento di favorire il sodalizio o all'utilizzo delle condizioni di forza e omertà che tale sodalizio assicura.
- Se la misura cautelare è motivata in modo determinante sull'esistenza di un'aggravante e quest'ultima risulta non adeguatamente provata, il provvedimento cautelare può essere annullato e rimandato, anche se altri elementi indiziari restano validi.
- In fase di difesa, per ottenere l'annullamento parziale o totale, è utile concentrare i motivi di ricorso su carenze argomentative concrete e su elementi di diritto specifici (es.: mancanza di collegamento motivazionale tra fatto e finalità di agevolazione mafiosa).
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