Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12959/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia origina da un contratto di leasing relativo a un apparecchio. La società concedente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della penale residua prevista dall'art. 18 delle condizioni generali, oltre ai canoni a scadere e agli accessori, detratto quanto ricavato dalla vendita del bene. L'utilizzatore proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che il bene consegnato presentasse un vizio/inadeguatezza dell'etichettatura e che, a seguito della sua tempestiva contestazione del 3/9/2013, la società di leasing avrebbe dovuto attivarsi per la risoluzione del contratto di acquisto e/o per la riduzione del prezzo a tutela dei suoi interessi, con conseguente incidenza anche sul contratto di leasing. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione sul merito del credito monitorio, ritenendo che l'utilizzatore avesse sottoscritto il verbale di consegna, accettazione e collaudo del bene il 28/8/2013 e avesse solo successivamente contestato un vizio apparente e manifesto, già rilevabile in consegna; ha invece accolto in parte l'appello solo per eliminare una voce di spese di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi per non aver la corte considerato la denuncia inviata alle parti del leasing; 2) violazione di legge per aver affermato che, una volta consegnato e accettato il bene, l'utilizzatore deve comunque rimborsare il finanziamento, senza considerare l'ipotesi di vizi occulti o taciuti in mala fede e senza valorizzare l'obbligo della concedente di agire a tutela dell'utilizzatore; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di appello nonostante il parziale accoglimento del gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, e il terzo inammissibile perché la valutazione sulle spese resta discrezionale e si misura sull'esito finale complessivo della lite.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano: ha ritenuto corretta la valorizzazione della sottoscrizione del verbale di consegna, accettazione e collaudo del bene e della tardività della contestazione di un vizio apparente; ha escluso che vi fosse stato omesso esame di fatti decisivi; ha giudicato non pertinente la doglianza sui vizi occulti, perché la fattispecie concreta riguardava invece un preteso vizio manifesto; ha infine ritenuto insindacabile in cassazione, nei limiti del caso, la regolazione delle spese di appello, essendo l'appellante sostanzialmente soccombente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non ricorre quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il fatto storico dedotto, seppure per ritenerlo tardivo o irrilevante rispetto alla disciplina contrattuale applicabile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppone una diversa ricostruzione fattuale non accolta dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue l'esito finale complessivo della lite; la valutazione sull'eventuale compensazione, totale o parziale, resta discrezionale nei limiti di legge e non è frazionabile per singole fasi del giudizio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel leasing, la sottoscrizione del verbale di consegna, accettazione e collaudo del bene, senza riserve, può far presumere la conformità del bene alle specifiche contrattuali e la non visibilità dei vizi apparenti al momento della consegna, secondo le pattuizioni tra le parti.
  • La contestazione di difetti manifesti o agevolmente rilevabili al momento della consegna, se formulata solo successivamente, può essere ritenuta tardiva e non idonea a paralizzare la pretesa della concedente al rimborso dei canoni o del finanziamento, quando il contratto preveda espressamente l'accettazione senza riserve.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è infondato se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato quel fatto e ne ha tratto una conclusione incompatibile con la tesi del ricorrente.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si misura con la reale ratio decidendi e invece muove da una ricostruzione alternativa dei fatti non accolta dal giudice di merito.
  • Le spese processuali vanno regolate in base all'esito finale unitario della controversia; il giudice di merito ha un margine discrezionale nella compensazione, purché non ponga le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.