Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17903/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morabito, soggetto alla sorveglianza speciale, aveva nel 2020 alienato tre immobili (ciascuno di valore superiore a €10.329,14) percependo in totale €81.500 senza comunicare le variazioni patrimoniali. Il Gip aveva disposto il sequestro preventivo dei beni fino a concorrenza di €81.500 come "corpo di reato" e per futura confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 76, comma 7, e 80 del d.lvo n.159/2011. Morabito impugnava l'ordinanza: (i) sostenendo che le alienazioni erano compiute in epoca in cui la misura di prevenzione era sospesa (per esecuzione di pena) e quindi non sussisteva l'obbligo comunicativo; (ii) denunciando difetto di dolo perché le alienazioni erano perfezionate con atto pubblico e trascritte, senza intento di occultamento; (iii) denunciando carenza di motivazione sul "periculum in mora" e sul fatto che possiede altri beni di valore superiore rispetto a quelli sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo solo sotto il profilo della motivazione sul periculum in mora. In sintesi: (a) è stato confermato che l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 80 d.lvo n.159/2011 sorge con la definitività del provvedimento applicativo della misura e dura dieci anni; la sospensione dell'esecuzione della misura non elimina l'obbligo, salvo revoca; pertanto le alienazioni del 2020, tutte anteriori alla revoca del 1.12.2020 e non comunicate, integrano la fattispecie di cui all'art.76, comma 7. (b) Quanto al dolo, la Corte ha ricordato che l'obbligo è sanzionato con dolo generico e non richiede l'intento specifico di occultare: la stipula di atto pubblico e la trascrizione non escludono il reato. (c) Tuttavia l'annullamento è stato pronunciato limitatamente alla parte dell'ordinanza relativa al "periculum in mora", perché il Tribunale non ha fornito motivazione adeguata sul perché non fosse possibile attendere la definizione del giudizio prima di anticipare l'effetto ablativo della confisca. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Matera per un nuovo giudizio sul periculum in mora, con onere motivazionale corretto e senza vincoli di esito.

Norme richiamate

  • D.Lvo n.159/2011, art. 80

    "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata."

    L'obbligo comunicativo nasce dalla definitività del provvedimento applicativo della misura e dura dieci anni; non è condizionato all'effettiva esecuzione della misura. L'obbligo cessa solo con la revoca della misura. Pertanto la sospensione dell'esecuzione non elimina l'obbligo comunicativo.

  • D.Lvo n.159/2011, art. 76, comma 7

    Sanziona penalmente l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art.80. La fattispecie è un reato omissivo istantaneo che si consuma con lo scadere del termine per la comunicazione. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

  • Codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede, salvo i casi in cui la legge prevede altrimenti, una motivazione anche sul "periculum in mora" quando la confisca è condizionata alla sentenza di condanna; il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere la definizione del giudizio prima di anticipare l'effetto ablativo.

  • Codice penale, art. 240

    Riguarda la confisca; la giurisprudenza collega l'onere motivazionale del sequestro preventivo alla natura e alle esigenze anticipatorie della confisca prevista dalla norma penale.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali ai sensi dell'art.80 d.lvo 159/2011 nasce con la definitività del provvedimento di prevenzione e dura dieci anni; la sospensione dell'esecuzione della misura non fa venir meno tale obbligo, che cessa solo con la revoca.
  • La responsabilità per omissione della comunicazione si integra con dolo generico; la stipula di atto pubblico e la trascrizione non escludono il reato né l'elemento soggettivo.
  • L'errore di diritto (ignoranza della norma) non scusa l'inadempimento penalmente rilevante, salvo che l'ignoranza sia inevitabile.
  • Anche quando il sequestro preventivo è finalizzato a una confisca prevista obbligatoriamente in caso di condanna, il giudice deve motivare specificamente il requisito del periculum in mora, spiegando perché non è possibile attendere la definizione del giudizio.
  • In situazioni analoghe, il giudice di merito deve valutare e motivare l'esigenza anticipatoria della confisca in relazione alle caratteristiche del bene e all'interlocutorietà del procedimento; l'assenza di motivazione sufficiente comporta annullamento e rinvio.
  • La presenza di altri beni del ricorrente di valore superiore rispetto ai beni sequestrati è elemento rilevabile nel quadro della valutazione del periculum in mora e della pertinenzialità, e il giudice deve tenerne conto e motivare la scelta di sequestrare determinati beni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.