Cassazione Penale, Ordinanza n. 26748/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, indicato come Alessandro Tracogna, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Roma deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione per omessa motivazione e la violazione di legge sia in relazione all'affermazione di responsabilità sia con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto generico: non contiene un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, si risolve in affermazioni astratte e di principio e non sviluppa specifiche argomentazioni critiche rispetto alle rationes decidendi della Corte territoriale. La sentenza impugnata, per contro, aveva ricostruito i fatti, sussunto correttamente le condotte nelle fattispecie contestate e motivato ampiamente sulla base delle testimonianze e della documentazione richiamata. Quanto alla pena, la Corte ribadisce che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione se la motivazione non è illogica o arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità ex art. 581 c.p.p. e, quanto alla pena, ha escluso la possibilità di una nuova valutazione di merito in sede di legittimità quando la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la genericità delle doglianze comportano inammissibilità.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze e della gravità del fatto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Non richiamato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formule generiche o astratte senza misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo va valutata anche in termini di correlazione tra le ragioni della decisione di merito e le censure proposte in ricorso; la mera riproposizione di contestazioni non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo congruo sulla ricostruzione del fatto, sull'attendibilità delle prove e sulla sussunzione giuridica, tali valutazioni non possono essere sostituite da una diversa lettura in sede di legittimità.
- La determinazione della pena, comprese le variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è meramente arbitraria o manifestamente illogica.
- Il giudice di merito non è tenuto a un'analitica esposizione di tutti gli elementi considerati nel dosimetro sanzionatorio, essendo sufficiente l'indicazione di quelli decisivi per la soluzione adottata.
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