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Sentenza

Sentenza del 09/07/2018 n. 1368 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Contratto locazione immobili - Reddito non percepito - Limiti temporali di rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia relative ad avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2008 e 2009. Il contribuente aveva omesso di dichiarare alcuni canoni di locazione non percepiti per morosità degli inquilini. I giudici di primo grado avevano ritenuto dovute le imposte solo fino alla data di iscrizione delle domande di sfratto per morosità, escludendo però le sanzioni. L'Agenzia ha sostenuto che i canoni dovessero concorrere al reddito fino alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto e che fossero dovute anche le sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti e accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR n. 917/1986, i canoni di locazione abitativa non percepiti devono essere dichiarati e concorrono alla formazione del reddito fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità, non essendo sufficiente la semplice iscrizione o introduzione della causa. Ha inoltre confermato la debenza delle sanzioni, escludendo sia l'incertezza normativa sia la mera violazione formale. Le sentenze di primo grado sono state riformate, gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati legittimi e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, DPR n. 917/1986 (TUIR)

    I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

    Il reddito da locazione abitativa resta fiscalmente rilevante, anche se non incassato, fino alla conclusione del procedimento giudiziario di convalida dello sfratto. La sola presentazione o iscrizione della domanda di sfratto non anticipa il momento di esclusione dalla tassazione. Per le imposte già versate sui canoni successivamente riconosciuti come non percepiti è previsto un credito d'imposta di pari ammontare.

  • Art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

    Nel caso esaminato non sono state riconosciute cause di esonero dalle sanzioni: la norma è stata ritenuta chiara e l'omessa dichiarazione incideva su un debito d'imposta effettivo, non configurando una mera violazione formale.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dall'Agenzia con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza, contestando l'insufficiente motivazione dei giudici di primo grado sull'esclusione delle sanzioni.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il contribuente non avrebbe formulato una specifica domanda di annullamento delle sanzioni.

Massime di principio

  • Per i contratti di locazione abitativa, la morosità dell'inquilino non elimina automaticamente l'obbligo di dichiarare i canoni maturati e non riscossi.
  • Il momento decisivo per interrompere la rilevanza fiscale dei canoni non percepiti è la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità, non la presentazione della domanda, l'iscrizione a ruolo o l'avvio della procedura.
  • Il proprietario può ottenere il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte già versate sui canoni non percepiti, secondo il meccanismo previsto dall'art. 26 TUIR.
  • L'omessa dichiarazione dei canoni resta sanzionabile quando la norma è chiara e sussiste un debito d'imposta; la mancata riscossione per morosità, da sola, non esclude la responsabilità tributaria.
  • La buona fede o la difficoltà economica derivante dall'inadempimento del conduttore non sono sufficienti, di per sé, a disapplicare le sanzioni.

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