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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36859/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato, in senso favorevole, la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli il 28 gennaio 2025 all’esito del giudizio abbreviato, escludendo la recidiva e rideterminando il trattamento sanzionatorio. La condanna riguardava tre distinti episodi di furto contestati ai capi 1), 2) e 4). Con il primo motivo, relativo al capo 1), il ricorrente ha contestato l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede ex art. 625, primo comma, n. 7, c.p., sostenendo che i beni sottratti — un computer e un portafoglio con documenti, carte di credito e 120 euro — erano beni personali presenti solo occasionalmente in un luogo privato aperto al pubblico e privi di nesso con le attività svoltevi; ha chiesto quindi la riqualificazione in furto semplice. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, formulata per la prima volta nelle conclusioni del giudizio d’appello. La sentenza di primo grado era stata pronunciata dopo l’entrata in vigore, il 30 dicembre 2022, della disciplina sulle pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto all’aggravante, ha ritenuto che la pubblica fede dipenda dalla facilità di accesso alla cosa sottratta, non dalla natura pubblica o privata del luogo: l’accesso alla biglietteria del museo, luogo privato aperto ai visitatori e facilmente raggiungibile, era avvenuto con facilità; la videosorveglianza era utile all’identificazione successiva, ma non impediva la sottrazione. Ha inoltre rilevato che il computer apparteneva alla società incaricata della gestione del museo e non era quindi collocato lì occasionalmente. Il motivo è stato giudicato infondato e, per alcuni profili, generico. Quanto alla pena sostitutiva, la richiesta, non formulata nel giudizio di primo grado, è stata ritenuta tardiva e inammissibile se proposta per la prima volta in appello; la disciplina transitoria applicabile dipende dal grado in cui il processo pendeva il 30 dicembre 2022. La Corte ha inoltre considerato la richiesta generica, perché non accompagnata da specifiche deduzioni sui presupposti per la sostituzione. La mancata risposta della Corte d’appello non ha quindi rilievo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    In tema di furto, pertanto, la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile.

    L’aggravante è configurabile anche in un luogo privato se la cosa è facilmente raggiungibile; il criterio decisivo è l’accessibilità del bene, non la natura pubblica o privata del luogo.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Tanto premesso ritiene il Collegio di condividere l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata.

    La disciplina transitoria si applica nel grado in cui il processo era pendente al 30 dicembre 2022; se il giudizio di primo grado era pendente, la richiesta di pena sostitutiva deve essere presentata in quel grado e non può essere proposta per la prima volta in appello.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Invero, con l’art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, l’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. è stato modificato eliminando l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti presenti delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva; ne consegue che, non solo il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, ma, per effetto di tale modifica normativa, l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso della sussistenza delle condizioni per accedere alla misura sostitutiva, presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza di tali presupposti, senza che il giudice debba motivare sul punto e senza che ci si possa dolere del mancato esercizio di un potere officioso di applicazione delle pene sostitutive.

    Dopo la modifica normativa, il giudice non è tenuto a proporre d’ufficio una pena sostitutiva né a dare avviso delle condizioni per accedervi; l’omesso avviso non impone una motivazione e non può essere censurato come mancato esercizio di un potere officioso.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    Il mancato assolvimento dell’onere di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive al Tribunale, comporta, dunque, l’inammissibilità della richiesta formulata con le conclusioni in appello, rendendo priva di rilievo la mancata risposta della Corte territoriale, non tenuta a pronunciarsi su di una richiesta che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, co. 4, cod. proc. pen.

    La richiesta di pena sostitutiva tardiva, proposta per la prima volta in appello senza essere stata presentata in primo grado, è inammissibile; il giudice d’appello non è tenuto a pronunciarsi su di essa.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Al riguardo si osserva che, sebbene il sistema delle pene sostitutive non imponga all’imputato un obbligo di produrre documentazione a supporto della richiesta della loro applicazione (cfr. Sez. 2, n. 13114 del 26/03/2025, Rv. 287803-01; Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Rv. 287321-01; Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Rv. 286130-01), esso valorizza comunque l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost. e, quindi, a motivare la richiesta in ordine ai presupposti che ne consentirebbero l'applicazione, mediante specifiche deduzioni.

    L’individualizzazione del trattamento sanzionatorio richiede che la parte sostenga la richiesta di pena sostitutiva con specifiche deduzioni sui relativi presupposti, pur senza un obbligo di produrre documentazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’aggravante del furto per esposizione della cosa alla pubblica fede può ricorrere anche quando il bene si trovi in un luogo privato, se aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile; la natura del luogo non è decisiva, mentre rileva la concreta facilità di raggiungere la cosa.
  • La presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude di per sé l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede se il sistema consente soltanto l’identificazione successiva dell’autore e non è specificamente efficace nell’impedire la sottrazione.
  • Quando il giudizio di primo grado era pendente il 30 dicembre 2022, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere proposta in quel grado; la richiesta formulata per la prima volta in appello è tardiva e inammissibile.
  • A seguito della modifica dell’art. 545-bis c.p.p., il giudice non è tenuto a sollecitare d’ufficio la richiesta di pena sostitutiva né a motivare sull’omesso avviso delle relative condizioni; non è quindi censurabile il mancato esercizio di un potere officioso di sostituzione.
  • La richiesta di pena sostitutiva deve contenere specifiche deduzioni sui presupposti che ne consentono l’applicazione; non è necessario produrre documentazione, ma una mera richiesta priva di motivazione riferita al caso concreto è generica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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