Cassazione Penale, Ordinanza n. 07995/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione un capo di imputazione e lo aveva condannato per un distinto reato tributario relativo all'anno d'imposta 2011, con riduzione della confisca per equivalente. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prescrizione anche del capo di condanna; 2) violazione dell'art. 545-bis c.p.p., per mancato avviso in ordine alla possibile applicazione di pene sostitutive; 3) vizio di motivazione per non avere la Corte di appello preso posizione sulla richiesta di pene sostitutive che la difesa asseriva di avere già formulato in appello. È stata anche depositata memoria difensiva con contestazione dell'assegnazione del ricorso a Sezione diversa e richiesta di accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretto il calcolo della prescrizione compiuto dalla Corte di appello, rilevando che la difesa aveva omesso di considerare ulteriori periodi di sospensione del termine, inclusa quella disposta per consentire l'adempimento del debito tributario e quella legata all'emergenza pandemica, con conseguente maturazione della prescrizione solo in data successiva alla sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il difensore che non abbia sollecitato in appello l'applicazione di pene sostitutive non può poi dolersi del mancato avviso ex art. 545-bis c.p.p.; inoltre, ha affermato che tale omissione non integra comunque nullità della sentenza, poiché il giudice conserva un potere discrezionale in materia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per derivazione, poiché, in assenza di una specifica richiesta di pene sostitutive, non sussisteva obbligo di motivazione sul punto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice applicata per la condanna relativa all'anno di imposta 2011
invocato dalla difesa per sostenere la maturazione della prescrizione; la Corte ha escluso che il termine fosse decorso alla data della sentenza di appello
la Corte ha affermato che l'avviso sulle pene sostitutive non è dovuto automaticamente e che la sua omissione non determina nullità della sentenza
richiamato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna
richiamata per il criterio di computo dei soli 64 giorni di sospensione del termine prescrizionale per l'emergenza pandemica
Sez. 3, n. 14963 del 27/03/2024, Omosigho
richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di richiesta in appello, non è deducibile in cassazione la mancata concessione dell'avviso sulle pene sostitutive
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D.
richiamata per l'inammissibilità della doglianza sul mancato avviso ex art. 545-bis c.p.p. in assenza di sollecitazione difensiva tempestiva
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D.
richiamata per affermare che la mancata formulazione dell'avviso non comporta nullità della sentenza
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S.
richiamata in senso conforme sul fatto che l'omesso avviso sulle pene sostitutive non integra nullità
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, il giudice deve computare tutte le sospensioni del corso del termine maturate nel giudizio di merito; il motivo di ricorso che ometta di considerare anche una sola sospensione rilevante è manifestamente infondato.
- Quando la sospensione del termine prescrizionale è disposta per l'emergenza pandemica, il computo deve seguire il criterio dettato dalle Sezioni Unite, limitando il periodo rilevante a quello effettivamente computabile secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
- In tema di pene sostitutive, il difensore che non abbia chiesto in modo espresso e tempestivo l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 545-bis c.p.p. non può successivamente dedurre in cassazione la mancata formulazione dell'avviso previsto dalla norma.
- L'omesso avviso in ordine alla possibile applicazione di pene sostitutive non comporta di per sé nullità della sentenza, poiché il giudice conserva un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per l'accesso alla misura sostitutiva.
- Se manca una specifica richiesta difensiva sulle pene sostitutive, non sussiste un autonomo obbligo di motivazione del giudice di merito sul diniego o sulla mancata applicazione delle stesse.
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