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Sentenza

Sentenza del 03/09/2024 n. 23607 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sistemi Tecnologici chiedeva alla CTR della Sicilia di dare esecuzione alla sentenza della CTP di Palermo n. 2789/11/17 del 2 maggio 2017, passata in giudicato, che aveva annullato per vizio di notificazione una cartella di pagamento. La CTR aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e ordinato a Riscossione Sicilia di rimborsare le somme versate dalla contribuente, oltre interessi, ritenendo applicabile l’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Riscossione Sicilia ha impugnato la decisione con due motivi: ultrapetizione e superamento dei limiti del giudicato, perché la sentenza da eseguire si limitava ad annullare la cartella senza disporre rimborsi; e violazione degli artt. 70 e 68, comma 2, perché quest’ultima disposizione non si applicava a pagamenti spontanei effettuati durante il giudizio su una cartella contestata per vizi formali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che la sentenza della CTP aveva annullato la cartella soltanto per un vizio di notifica, senza decidere sulla debenza del tributo, accertare un pagamento eccedente o ordinare la restituzione di somme: la CTR non poteva quindi introdurre in sede di ottemperanza un obbligo di rimborso non contenuto nel giudicato. L’art. 68, comma 2, non fondava la restituzione nel caso concreto, perché presuppone un’eccedenza di tributo risultante dalla decisione e non un mero annullamento della cartella per ragioni formali. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso per ottemperanza. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992

    In definitiva, la giurisprudenza consolidata di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni Tributarie, regolato dall' art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell'atto posto in essere dalla medesima, in ottemperanza al giudicato, rispetto al contenuto della sentenza da eseguire.

    L’ottemperanza serve a rendere effettivo il comando già contenuto nella sentenza e a contrastare l’inerzia o l’esecuzione difforme dell’amministrazione; non consente di attribuire diritti ulteriori né di ampliare l’oggetto deciso. È ammissibile quando la decisione esecutiva contiene prescrizioni da attuare.

  • Art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Tuttavia, la ripetizione dell'indebito consegue solamente ad un pagamento privo di causa, poiché dichiarato tale con sentenza - passata in giudicato - che abbia caducato o in parte o per l'intero il debito tributario.

    Il rimborso d’ufficio previsto dalla norma presuppone che la sentenza abbia accertato, anche solo in parte, l’insussistenza del debito tributario e quindi l’eccedenza del tributo pagato. Il solo annullamento della cartella per un vizio di notifica, senza decisione sul tributo, non basta a fondare la restituzione in sede di ottemperanza.

  • Art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 546/1992

    In materia di processo tributario, poiché l' art. 68 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al D.Lgs. n. 156 del 2015 ) prevede il rimborso d ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, ove non lo riceva, non può adire direttamente il Giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il relativo diniego, anche tacito, ai sensi dell' art. 19 , comma 1, lett. g), del detto D.Lgs. n. 546 del 1992.

    Quando ricorrono i presupposti per il rimborso d’ufficio ex art. 68, comma 2, e l’amministrazione non provvede, il contribuente deve prima sollecitare il rimborso in via amministrativa; in seguito può impugnare il diniego espresso o tacito. Non può rivolgersi direttamente al giudice tributario per ottenere il rimborso.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è richiamata da Riscossione Sicilia a sostegno della censura di ultrapetizione. La Corte accoglie la contestazione perché la CTR, ordinando un rimborso non disposto dalla sentenza da eseguire, ha oltrepassato i limiti del giudicato e dell’oggetto dell’ottemperanza.

  • Art. 132 c.p.c.

    La norma è indicata nel primo motivo di ricorso insieme alla censura di nullità della sentenza; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione, ma accoglie il motivo per il superamento dei limiti del giudicato e dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza tributaria non è una sede per ottenere una tutela nuova: il giudice può precisare e attuare gli obblighi risultanti dalla sentenza, ma non può aggiungere condanne o diritti che essa non riconosce.
  • Una sentenza che annulla una cartella esclusivamente per un vizio di notificazione è, di regola, autoesecutiva quanto alla rimozione dell’atto e non attribuisce, da sola, il diritto alla restituzione delle somme pagate.
  • Il rimborso ex art. 68, comma 2, richiede che la decisione abbia accertato l’inesistenza totale o parziale del debito tributario e l’eccedenza del pagamento; non è sufficiente l’annullamento formale della cartella senza esame della pretesa fiscale.
  • Se il rimborso dovuto d’ufficio non viene eseguito, il contribuente deve seguire il percorso amministrativo e poi impugnare l’eventuale diniego espresso o tacito, anziché chiedere direttamente in ottemperanza un rimborso non contemplato dal giudicato.

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