Cassazione Civile, Ordinanza n. 08662/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L'avvocato aveva chiesto, in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, la riforma dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso per attività prestata quale difensore d'ufficio di due assistiti risultati insolventi. In concreto sosteneva che il giudice avesse erroneamente inquadrato la fattispecie come patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, applicando la riduzione del 50% dei compensi, mentre si trattava di liquidazione ex artt. 82 e 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, senza la riduzione prevista per il patrocinio. Deduceva inoltre che, una volta avviato il procedimento monitorio per il recupero del credito professionale e poi rinunciato, il giudice della liquidazione avrebbe dovuto attenersi alle somme già liquidate in sede civile, senza rideterminarle autonomamente.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo errato l'inquadramento della procedura nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, illegittima la riduzione del 50% applicata ai compensi. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che il decreto ingiuntivo ottenuto contro il debitore non vincola lo Stato né preclude al giudice penale una nuova e autonoma liquidazione del compenso, poiché quel titolo ha solo valore dimostrativo dell'infruttuoso tentativo di recupero del credito. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diverso magistrato del Tribunale di Busto Arsizio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce il rimedio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso
disciplina la liquidazione delle competenze in favore del difensore d'ufficio di imputato insolvente
art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002
si applica alla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio in caso di insolvenza dell'assistito
prevede la riduzione dei compensi, ma non è applicabile alla diversa ipotesi del difensore d'ufficio di imputato insolvente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato come vizio di motivazione nel primo motivo di ricorso
Massime di principio
- Quando la richiesta riguarda il compenso del difensore d'ufficio di un imputato insolvente, la liquidazione va ricondotta agli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002 e non alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
- La riduzione del 50% dei compensi prevista per il patrocinio a spese dello Stato non può essere applicata in via analogica alla diversa fattispecie del difensore d'ufficio di imputato insolvente.
- Il procedimento monitorio promosso per il recupero del compenso professionale è un passaggio necessario per dimostrare l'infruttuoso tentativo di riscossione, ma il relativo decreto ingiuntivo non vincola lo Stato né costituisce giudicato nel successivo procedimento di liquidazione nei confronti dell'erario.
- In assenza di un vincolo di giudicato tra il decreto ingiuntivo e lo Stato, il giudice della liquidazione può procedere a una autonoma determinazione del compenso e delle spese rimborsabili.
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