Cassazione Civile, Ordinanza n. 30703/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Le ricorrenti, eredi di un fallito dichiarato tale dal tribunale, avevano proposto opposizione all'istanza di omologazione di un concordato fallimentare presentato da una società terza. La proposta prevedeva il pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso al curatore e dei crediti prededucibili, nonché il pagamento del 49,62% dei creditori chirografari ammessi al passivo, senza interessi, entro quaranta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione; inoltre contemplava il trasferimento alla proponente del residuo compendio immobiliare, dei crediti verso terzi e dei diritti derivanti da eventuali azioni revocatorie. Le opponenti contestavano la sottostima dei beni dell'attivo fallimentare, in particolare di un immobile di maggior pregio sito in via Matteotti ad Avellino, e la carenza di informazione ai creditori sulle stime e sulle vicende relative a tale bene. Il tribunale rigettava le opposizioni e omologava il concordato; la corte d'appello respingeva il reclamo, ritenendo che la doglianza investisse sostanzialmente la convenienza della proposta, profilo riservato ai creditori e non sindacabile, e comunque che non fosse dimostrata l'incidenza delle dedotte lacune sulla legittimità della procedura. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti deducevano, con due motivi, violazione degli artt. 125, 128 e 129 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi: sostenevano che il giudice di merito avesse erroneamente ricondotto le censure al giudizio di convenienza, mentre esse avevano denunciato vizi di legittimità della procedura, e insistevano sulla circostanza che l'immobile era stato ritenuto di valore vile, che era stata disposta una nuova stima non eseguita dal curatore e che il bene non era mai stato posto in vendita né tali circostanze erano state comunicate nel procedimento concordatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, pur evocando in astratto principi corretti sul limite del controllo giudiziale nel concordato fallimentare, le ricorrenti miravano in realtà a ottenere una revisione del giudizio di fatto compiuto dalla corte territoriale circa l'assenza di un abuso dello strumento concordatario e circa la sufficienza dell'informazione fornita ai creditori. La Corte ha ribadito che, nel concordato fallimentare, il controllo del tribunale in omologazione è limitato alla regolarità formale della procedura e all'esito della votazione, salvo il caso di classi dissenzienti, restando escluso il sindacato sul merito della proposta, tranne l'ipotesi di eventuale abuso dell'istituto. Ha quindi rilevato che la corte d'appello aveva effettivamente esaminato i fatti dedotti e li aveva ritenuti inidonei a provare sia un abuso in danno del fallito sia una carente informazione dei creditori. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con condanna in solido.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina la relazione giurata e i pareri necessari nella procedura di concordato fallimentare, ai fini del controllo sulla correttezza dell'informazione ai creditori
richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al controllo di legittimità della procedura concordataria
richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al giudizio di omologazione del concordato fallimentare
art. 124, terzo comma, legge fallimentare
il valore di mercato dei beni o crediti acquisiti all'attivo è un mero riferimento per stimare quanto ricavabile dalla vendita e per consentire ai creditori e al giudice di valutare le possibilità di soddisfacimento
richiamato quale base del reclamo avverso il decreto del tribunale in materia di concordato fallimentare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
richiamato solo implicitamente nel tema dell'accertamento dei fatti e della dimostrazione dell'abuso o della carente informazione, ma non come norma oggetto di autonoma decisione
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare, il giudice dell'omologazione verifica la regolarità formale della procedura, la correttezza dell'informazione resa ai creditori e l'esito della votazione; resta escluso, salvo ipotesi particolari, un sindacato sul merito o sulla convenienza economica della proposta.
- La contestazione della stima dell'attivo e delle modalità informative può assumere rilievo solo se incide sulla legittimità della procedura o rivela un abuso dello strumento concordatario; in difetto, la doglianza si traduce in un giudizio di convenienza rimesso ai creditori.
- L'eventuale abuso del concordato fallimentare, consistente in un sacrificio del patrimonio del fallito non necessario al soddisfacimento dei creditori o in una distorsione della funzione dell'istituto, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente giuridiche in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio e del merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito.
- Il valore di stima dei cespiti dell'attivo fallimentare non è di per sé decisivo, dovendosi considerare le effettive possibilità di realizzo in sede liquidatoria; ciò serve a valutare la soddisfazione dei creditori, non a sostituire automaticamente la stima tecnica con quella giudiziale.
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