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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2586/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale per il riesame aveva annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di dispositivi di protezione individuale (mascherine) per mancata descrizione della condotta contestata. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che il decreto indicava chiaramente la finalità probatoria (verifica della qualità e genuinità delle mascherine) e permetteva di identificare il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la motivazione del decreto di convalida era sufficientemente chiara nel descrivere la finalità probatoria (accertamento di qualità, provenienza e genuinità, anche mediante perizia) e consentiva l'inquadramento della condotta nei reati richiamati (artt. 515 e 648 c.p.). Ha quindi annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il decreto e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata fosse inquadrabile, allo stato degli atti, anche nella fattispecie prevista dall'art. 515 c.p. (illecito connesso alla qualità/indicazione dei prodotti), in virtù della finalità probatoria indicata nel decreto di sequestro.

  • art. 648 cod. pen.

    La motivazione del decreto è stata considerata compatibile con l'ipotesi prevista dall'art. 648 c.p. (reati collegati alla ricettazione o alla contraffazione), sempre in relazione all'accertamento sulla genuinità dei beni sequestrati.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi di questa norma, che disciplina la competenza per il riesame delle misure cautelari reali.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamata quale disposizione che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; non ha inciso sulla valutazione di merito della motivazione del decreto di sequestro.

Massime di principio

  • Per la legittimità del sequestro probatorio è sufficiente una motivazione concisa ma specifica che indichi la pertinenza dei beni al reato e la finalità probatoria perseguita (es. verifica di qualità/genuinità).
  • Non è necessario che il decreto di sequestro contenga una formulazione completa del capo di imputazione: può riferirsi al titolo del reato per cui si procede e agli atti della polizia giudiziaria, purché consenta l'identificazione del fumus commissi delicti.
  • La valutazione del periculum in mora deve essere adeguatamente motivata, anche sinteticamente, spiegando perché il sequestro è necessario per conservare l'efficacia probatoria.
  • Se il sequestro mira ad accertare una possibile contraffazione o qualità del bene, indicare la finalità (es. perizia sulla genuinità) rende la misura proporzionata e giustificabile.
  • In caso di contestazione della motivazione da parte del giudice del riesame, la Corte di Cassazione può ritenere la motivazione sufficiente se, nel complesso, il decreto permette di ricondurre i fatti a specifiche fattispecie di reato e descrive la finalità probatoria.

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