Cassazione Penale, Sentenza n. 20284/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Franceschini Davide ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 09/06/2020 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è fondato sulla necessità di verificare la correttezza della decisione impugnata, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che il reato contestato (di cui all'art. 590 c.p., con fatto risalente al 10/11/2012) sia ormai estinto per prescrizione. Essendo intervenuta la causa di estinzione del reato, la Corte ha considerato preclusa l'ulteriore disamina sui profili di merito o motivazionali, poiché la declaratoria dell'estinzione deve essere immediata e impedisce la prosecuzione del processo. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 129, comma finale, c.p.p., non risultando ricorrere una causa di non punibilità richiamata da quella norma, alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha richiamato principi di giurisprudenza consolidata (Sez. U., Marino 21-10-1992; Sez. U., n. 35490/2009; Cass. 23-1-1997 Bornigia; Cass. 24-6-1996 Battaglia) affermando che, una volta riconosciuta la causa estintiva, non è compatibile la prosecuzione del processo e pertanto non si procede al rinvio per nuovo giudizio. La decisione è stata resa in Roma il 28-02-2022.
Norme richiamate
reato risalente al 10-11-2012
Il reato di cui all'art. 590 c.p. è stato ritenuto estinto per prescrizione; la declaratoria dell'estinzione impedisce la prosecuzione del processo e comporta l'annullamento senza rinvio.
art. 129 c.p.p. (ultimo comma)
menzionata nel provvedimento come non applicabile
La Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto dell'art. 129 c.p.p. (non punibilità per particolare causa) perché non risultava evidente il ricorrere di alcuna delle cause di non punibilità alla luce della motivazione impugnata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U.)
Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275
Richiamati come principi consolidati: quando si riconosce una causa estintiva del reato la sentenza impugnata va annullata e non è possibile rinviare per prosecuzione del processo; la declaratoria dell'estinzione è immediata.
Giurisprudenza di legittimità (Cass.)
Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia
Ulteriori precedenti citati per sostenere che, riconosciuta l'estinzione per prescrizione, non può seguire rinvio per prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Se, nella fase di legittimità, risulta che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione deve dichiarare l'estinzione e ciò comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché è incompatibile la prosecuzione del processo.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclude l'esame delle ulteriori questioni di merito o di motivazione sollevate dal ricorrente; anche se tali questioni fossero fondate, non può essere disposta la prosecuzione del processo quando il reato è estinto.
- L'art. 129 c.p.p. (non punibilità per specifiche cause) può impedire l'annullamento per prescrizione solo se risulta chiaramente applicabile una causa di non punibilità; in assenza di tale evidenza, non può essere utilizzato per evitare la declaratoria di estinzione.
- Nelle impugnazioni penali è fondamentale verificare preliminarmente l'esistenza di cause estintive (prescrizione o non punibilità): se emergono, esse assorbono e prevalgono sull'esame del merito del convincimento del giudice di merito.
- La parte resistente deve proporre argomentazioni specifiche relative al decorso dei termini e alle cause interruttive o sospensive della prescrizione se intende contrastare la declaratoria di estinzione; l'omissione di tali dettagli rende difficoltosa la contestazione della prescrizione in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →