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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15626/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la censura fosse incompatibile con il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei compensi del professionista incaricato per l'accesso al concordato preventivo. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Il professionista ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale che, accogliendo solo in parte la sua opposizione allo stato passivo, gli aveva ammesso il credito per compensi professionali ma aveva negato la prededuzione. Secondo il ricorrente, le prestazioni rese in favore del debitore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo dovevano essere considerate prededucibili ai sensi dell'art. 111 legge fallimentare, perché funzionali alla procedura e da valutarsi ex ante. La curatela non ha svolto difese. La Corte ha però rilevato che, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite, il credito del professionista è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale alle finalità della procedura concordataria e se il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l. fall.; poiché nel caso concreto la proposta concordataria non aveva superato il vaglio di ammissibilità, la questione era già risolta in senso contrario alla tesi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 legge fall.

    La prededuzione dei compensi del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è riconoscibile solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e, secondo il principio richiamato, se il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 legge fall.

  • art. 161 legge fall.

    È il parametro della domanda di concordato rispetto alla quale la prestazione professionale può essere anteriore o posteriore, purché funzionale alla procedura.

  • art. 163 legge fall.

    L'ammissione al concordato è indicata come presupposto necessario per riconoscere la prededuzione del credito professionale nel successivo fallimento.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione dedotta è già coperta da un principio di diritto delle Sezioni Unite incompatibile con la tesi del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a carico del ricorrente l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. Sez. U n. 42093-21

    È il precedente di legittimità richiamato che delimita il perimetro della prededuzione per i compensi del professionista incaricato per l'accesso alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Il credito del professionista che assiste il debitore nella predisposizione o presentazione di una domanda di concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale alla procedura e se la procedura abbia superato il vaglio di ammissibilità.
  • La funzionalità della prestazione va apprezzata ex ante dal giudice di merito, ma la prededuzione non è riconoscibile quando la proposta concordataria non sia stata ammessa alla procedura.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una tesi già esclusa da un consolidato principio di legittimità delle Sezioni Unite, applicabile al caso concreto.
  • In tema di prededuzione, non basta la mera connessione dell'attività professionale con il tentativo di accesso al concordato: occorre che l'attività abbia effettivamente inciso sulle finalità della procedura nei limiti fissati dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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