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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33382/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente di un'azienda sanitaria pubblica per fatti segnalati all'ufficio relazioni con il pubblico e poi trasmessi all'ufficio per i procedimenti disciplinari. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione irrogata, ordinando anche la cancellazione dal fascicolo personale di tutti gli atti del procedimento, ritenendo, tra l'altro, violato il termine di conclusione del procedimento disciplinare. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento dovesse decorrere dalla data di arrivo dell'esposto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e non dalla ricezione presso l'URP; (2) violazione degli artt. 112 e 101, comma 2, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato la decadenza su una ragione non dedotta dal lavoratore; (3) violazione delle norme sulle spese di lite e dell'art. 111 Cost. per avere liquidato le spese oltre i parametri senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine per concludere il procedimento disciplinare decorre dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari oppure, se anteriore, dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora; qualora non sia individuabile un responsabile competente, il termine decorre comunque dalla ricezione dell'informazione da parte dell'ufficio disciplinare. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva individuato erroneamente il dies a quo nella ricezione dell'esposto da parte dell'URP, ufficio diverso da quelli rilevanti ai fini dell'art. 55-bis. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    comma 4, secondo e terzo periodo

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine per concludere il procedimento disciplinare decorre dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, oppure, se anteriore, dal responsabile della struttura in cui lavora il dipendente; se non è individuabile un dirigente o responsabile competente, la decorrenza resta ancorata alla ricezione della notizia da parte dell'ufficio disciplinare.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge dedotta nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per le censure di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e per il vizio di motivazione in punto spese.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare che la decisione d'appello avrebbe pronunciato su una causa di decadenza non dedotta dalla parte avversa.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in via subordinata quale parametro della censura per decisione fondata su una questione non previamente sottoposta al contraddittorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. nella censura sulle spese di lite.

  • art. 9 l. n. 27/2012

    Richiamato come base normativa dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • artt. 1, 4 e 5 D.M. n. 55/2014

    Richiamati per contestare la liquidazione delle spese oltre i parametri ministeriali senza adeguata motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare l'omessa motivazione sulla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, il termine di decadenza per la conclusione del procedimento decorre dalla prima acquisizione della notizia dell'illecito da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, del responsabile della struttura competente; non rileva, ai fini della decorrenza, la mera ricezione della segnalazione da parte di un ufficio diverso e privo di competenza disciplinare.
  • Quando la disciplina legale individua specifici uffici competenti per la gestione dell'azione disciplinare, il dies a quo non può essere anticipato sulla base di un atto interno o di mero passaggio informativo avvenuto presso uffici non competenti.
  • Se il giudice di merito fonda l'annullamento di una sanzione disciplinare sulla tardività del procedimento, deve applicare correttamente il criterio legale di decorrenza del termine e non può sostituirlo con un diverso momento di conoscenza della notizia non previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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