Cassazione Civile, Ordinanza n. 33637/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'iscrizione a ruolo dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione speciale commercianti, pretese in relazione all'attività lavorativa svolta nella società da un familiare coadiutore non socio. Il giudizio di merito si era concluso con l'accoglimento dell'opposizione del soggetto destinatario della cartella, socio unico di una s.r.l., sul presupposto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti per l'attività svolta dai familiari fosse configurabile solo per le società di persone e non per le s.r.l. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 613/1966 e degli artt. 1 e 2 l. n. 1397/1960, sostenendo che l'obbligo contributivo grava anche sul titolare di s.r.l. per il lavoro prestato in società dal familiare coadiutore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di s.r.l., deve essere iscritto alla Gestione commercianti e versare la relativa contribuzione per l'attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per il seguito del giudizio e per gli ulteriori accertamenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 613/1966
richiamato dall'INPS come base normativa dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, interpretato nel senso che tale obbligo può gravare anche sul titolare di una s.r.l. in presenza di attività svolta dal familiare coadiutore
artt. 1 e 2 l. n. 1397/1960
richiamati a sostegno della tesi dell'INPS sull'estensione dell'obbligo contributivo e dell'iscrizione alla gestione speciale commercianti
Cass. 31286/2019
richiamata quale precedente conforme che afferma l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti anche per il titolare di s.r.l.
Cass. 1559/2020
richiamata quale ulteriore precedente conforme sul medesimo principio
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e il correlato obbligo contributivo possono gravare anche sul titolare di una società a responsabilità limitata, non soltanto sull'imprenditore individuale o sul socio di società di persone, quando l'attività lavorativa nella società sia svolta da un familiare coadiutore.
- L'interpretazione delle norme previdenziali in materia di Gestione commercianti deve essere conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, che non limita l'obbligo di iscrizione alle sole società di persone.
- Se il giudice di merito si discosta senza adeguata ragione da un indirizzo nomofilattico consolidato, la sentenza è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per il riesame alla luce del principio corretto.
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