Cassazione Civile, Ordinanza n. 33628/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel 2007, di un pignoramento presso terzi eseguito da un agente della riscossione nei confronti della banca presso cui la debitrice intratteneva il conto corrente, per il recupero di crediti contributivi asseritamente maturati negli anni 1994-1995 nei confronti dell’ente previdenziale. La debitrice proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al tribunale, che accoglieva l’opposizione ritenendo prescritto il credito contributivo e quindi nullo il pignoramento. La corte d’appello, invece, riformava in parte la decisione: confermava il difetto di legittimazione dell’ente previdenziale, negava la prescrizione quinquennale sul presupposto che la cartella non opposta avesse reso il credito irretrattabile e soggetto al termine ordinario decennale, e respingeva anche le censure sulla notificazione della cartella e sull’impignorabilità delle somme affluite sul conto corrente. In cassazione la ricorrente deduceva quattro gruppi di censure: (1) violazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti contributivi e dell’opposizione all’esecuzione, lamentando che la corte territoriale avesse applicato il termine decennale invece del quinquennale e avesse precluso la deduzione della prescrizione in sede esecutiva; (2) vizi sulla regolarità della notifica della cartella, con riferimento al luogo di residenza effettivo; (3) violazione delle norme sull’impignorabilità delle prestazioni pensionistiche, sostenendo che le somme sul conto provenissero esclusivamente dalla pensione; (4) vizi motivazionali per asserita incoerenza tra motivazione e dispositivo e per omesso esame di alcuni motivi di appello incidentale. La Corte ha ritenuto fondato il primo profilo del primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo profilo del primo motivo, ritenendo errata in diritto la decisione della corte d’appello che aveva applicato il termine ordinario decennale al credito contributivo solo perché la cartella non era stata opposta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che dovrà riesaminare il merito alla luce del principio per cui la mancata opposizione alla cartella non comporta conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo titolo giudiziale definitivo. Restano assorbiti il secondo profilo del primo motivo e tutti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995
Per i crediti contributivi opera la prescrizione quinquennale; la Corte ne richiama l’applicazione anche nella fase successiva alla cartella non opposta, salvo titolo giudiziale definitivo.
art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione può essere utilizzata per far valere fatti estintivi del credito sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come la prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per mancanza o apparenza di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 2946 c.c.
La Corte esclude che la mancata opposizione alla cartella faccia decorrere il termine ordinario decennale per i crediti contributivi non assistiti da titolo giudiziale definitivo.
art. 2953 c.c.
La scadenza del termine per opporsi alla cartella determina solo l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale; tale conversione opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo.
art. 140 c.p.c.
Era invocato con riguardo alla notificazione della cartella, ma la relativa censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 69 L. n. 153/1969
Richiamato nel motivo sulla pignorabilità delle somme pensionistiche, ma la relativa questione resta assorbita.
art. 545 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo all’impignorabilità dei trattamenti pensionistici, questione assorbita.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per i vizi motivazionali dedotti contro la sentenza d’appello, ma le censure restano assorbite.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione apparente o mancante.
Massime di principio
- La scadenza del termine per proporre opposizione avverso una cartella o altro atto di riscossione produce soltanto l’irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve eventualmente prevista in quella ordinaria decennale.
- La conversione della prescrizione ai sensi dell’art. 2953 c.c. opera solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo; non basta la mancata opposizione di un atto di riscossione.
- Per i crediti contributivi soggetti a prescrizione quinquennale, la notifica della cartella non opposta non fa decorrere un nuovo termine decennale, ma mantiene la natura quinquennale della prescrizione, salvo giudicato.
- La prescrizione maturata dopo la formazione del titolo o dell’atto di riscossione può essere fatta valere con opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., perché costituisce fatto estintivo sopravvenuto.
- Quando una questione preliminare, come la prescrizione del credito, è idonea a definire la lite, le ulteriori censure sulla notificazione dell’atto, sull’impignorabilità e sui vizi motivazionali possono restare assorbite.
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