Cassazione Civile, Ordinanza n. 33633/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'istituto assicuratore, conseguente a una diversa classificazione tariffaria dell'attività svolta in una filiale della società, in particolare per gli addetti alla "sala conta" e per un addetto alla gestione del magazzino. La società aveva ottenuto in primo grado l'accertamento negativo della debenza di euro 305.026,80, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'istituto, ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione, ritenendo corretto l'inquadramento nella voce tariffaria relativa alle attività di vigilanza/servizi connessi, comprensiva anche delle operazioni complementari e sussidiarie di conta del denaro. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, e del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 4, 5 e 6, sostenendo che gli addetti alla sala conta svolgevano attività d'ufficio, autonoma e non complementare, da classificare nella voce tariffaria del personale d'ufficio; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello adeguatamente valutato le prove sulla presunta autonomia della conta del denaro; 3) violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 15, contestando la decorrenza retroattiva della nuova classificazione e sostenendo che il debito non potesse essere retrodatato all'1 ottobre 2002 ma dovesse decorrere dal 31 gennaio 2003, in ragione del trasferimento del ramo d'azienda avvenuto il 31 gennaio 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretto l'inquadramento dell'attività di conta del denaro come operazione complementare e sussidiaria, inserita nel ciclo operativo principale di trasporto e custodia dei valori, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una diversa valutazione del materiale istruttorio e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente fatto decorrere l'obbligazione solidale del cessionario dall'1 ottobre 2002, senza applicare correttamente l'art. 15 del D.P.R. n. 1124 del 1965, che limita la responsabilità solidale del nuovo datore di lavoro all'anno in corso e ai due antecedenti, con conseguente necessità di rideterminare l'importo dovuto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla decorrenza del debito e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40
Richiamato dalla ricorrente per contestare la corretta applicazione della disciplina tariffaria INAIL; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione normativa operata dal giudice di merito in coordinamento con il D.M. 12 dicembre 2000.
D.M. 12 dicembre 2000, artt. 4, 5 e 6
Le disposizioni tariffarie sono state interpretate nel senso che la 'lavorazione' comprende il ciclo di operazioni necessarie alla realizzazione dell'attività principale, incluse le operazioni complementari e sussidiarie svolte dallo stesso datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se in luoghi diversi.
È il parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge proposte con il primo e il terzo motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012 consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficiente o inadeguata valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorrente, per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, e il modo in cui sia stato discusso nel processo.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
La specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti è necessaria per la deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo.
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 15
Nel trasferimento d'azienda il nuovo datore di lavoro è solidalmente obbligato per premi, contributi, interessi e somme supplementari relativi all'anno in corso e ai due antecedenti; la decorrenza della pretesa va quindi limitata a tale arco temporale.
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12
Richiamato solo come disposizione cui si coordina la denuncia del trasferimento d'azienda, che non esclude la responsabilità solidale del cessionario.
Massime di principio
- Ai fini della classificazione tariffaria INAIL, il concetto di 'lavorazione' non coincide con la sola attività principale in senso stretto, ma comprende anche le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dal medesimo datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale.
- Un'attività accessoria è attratta nella voce tariffaria dell'attività principale quando risulti essenziale o strumentale al ciclo operativo complessivo, anche se svolta in locali diversi e anche se non espressamente nominata nella tabella tariffaria.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, nel testo vigente, non consente di contestare la mera insufficienza della valutazione delle prove; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e già discusso nel processo.
- In caso di trasferimento di azienda, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti verso l'ente assicuratore è temporalmente limitata all'anno in corso e ai due precedenti; la pretesa non può essere retrodatata oltre tale limite.
- Quando la censura riguarda la decorrenza di un'obbligazione solidale ex art. 15 D.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice deve verificare puntualmente la data del trasferimento e applicare il limite temporale legale, con eventuale rideterminazione dell'importo dovuto.
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