Cassazione Civile, Ordinanza n. 33585/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva proposto domanda giudiziale nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento di un superiore inquadramento e il pagamento delle differenze retributive, deducendo di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Prima dell'adunanza, tuttavia, le difese di entrambe le parti depositavano un'istanza congiunta, allegando un verbale di conciliazione in sede assistita del 7 agosto 2023 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. In considerazione del fatto che nel verbale di conciliazione erano state regolate anche le spese, la Corte non ha provveduto sulle stesse e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la sentenza impugnata aveva perso efficacia per effetto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso, rispetto al quale non è stato imposto l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018
È richiamato il principio secondo cui, se nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
Cass. n. 24632 del 2019
È richiamata a sostegno della medesima conclusione sull'insussistenza dell'ulteriore contributo unificato in presenza di accordo negoziale che estingue la controversia.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e l'impugnata sentenza perde efficacia.
- Quando l'accordo conciliativo disciplina anche le spese di lite, la Corte non deve provvedere ulteriormente su tale voce nel giudizio di legittimità.
- L'intervenuta definizione negoziale della lite esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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