Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33585/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva proposto domanda giudiziale nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento di un superiore inquadramento e il pagamento delle differenze retributive, deducendo di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Prima dell'adunanza, tuttavia, le difese di entrambe le parti depositavano un'istanza congiunta, allegando un verbale di conciliazione in sede assistita del 7 agosto 2023 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. In considerazione del fatto che nel verbale di conciliazione erano state regolate anche le spese, la Corte non ha provveduto sulle stesse e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la sentenza impugnata aveva perso efficacia per effetto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso, rispetto al quale non è stato imposto l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018

    È richiamato il principio secondo cui, se nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • Cass. n. 24632 del 2019

    È richiamata a sostegno della medesima conclusione sull'insussistenza dell'ulteriore contributo unificato in presenza di accordo negoziale che estingue la controversia.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e l'impugnata sentenza perde efficacia.
  • Quando l'accordo conciliativo disciplina anche le spese di lite, la Corte non deve provvedere ulteriormente su tale voce nel giudizio di legittimità.
  • L'intervenuta definizione negoziale della lite esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.