Cassazione Penale, Ordinanza n. 24455/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un imputato condannato in primo grado, con sentenza poi confermata in appello, per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, accertata a Roma il 20 dicembre 2023, all'esito di rito abbreviato, con applicazione della recidiva e pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa. Nel ricorso per cassazione l'unico motivo deduceva il mancato accoglimento della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 l. n. 689/1981, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente negato tale beneficio. La difesa insisteva, anche con memoria, per l'accoglimento o comunque per l'ammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché riproponeva una questione già affrontata in appello: il diniego delle pene sostitutive era stato fondato sulla negativa personalità dell'imputato, desunta sia dai precedenti penali sia dalla condotta processuale di persistente negazione della detenzione della droga, nonostante gli accertamenti della polizia giudiziaria, elemento ritenuto incompatibile con la prognosi richiesta dall'art. 58 l. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato e tendeva a ottenere una rivalutazione di merito preclusa nel giudizio di legittimità, in presenza di una motivazione di appello non manifestamente illogica sul diniego delle pene sostitutive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello.
art. 53 della legge n. 689 del 1981
Disciplina le pene sostitutive richieste dalla difesa; il loro mancato riconoscimento è stato censurato, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
art. 58 della legge n. 689 del 1981
La valutazione prognostica richiesta per concedere le pene sostitutive è stata ritenuta negativamente incisa dalla personalità dell'imputato e dalla sua condotta processuale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre questioni già esaminate e risolte con motivazione non manifestamente illogica è inammissibile quando sollecita una nuova valutazione di merito.
- Il diniego delle pene sostitutive può essere fondato sulla valutazione complessiva della personalità del condannato, desunta anche dai precedenti penali e dalla condotta processuale, se tali elementi incidono negativamente sulla prognosi richiesta dalla legge.
- La richiesta di sostituzione della pena non può essere accolta in cassazione se la censura non confronta specificamente la motivazione del giudice di merito e mira, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento fattuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche.
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