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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16008/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 3 giugno 2025, che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato. Dalla motivazione emerge che il difensore ha poi trasmesso, in data 22 gennaio 2026, un atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente. La Corte ha quindi rilevato che tale rinuncia integra una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e ha applicato il consolidato orientamento secondo cui alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, secondo comma, n. 2 e n. 7 c.p.

    richiamato come base della qualificazione del delitto di furto aggravato oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    la rinuncia personale all'impugnazione è considerata causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    menzionato nel principio richiamato per affermare che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra inammissibilità per i motivi di ricorso e inammissibilità per altre ragioni

Massime di principio

  • La rinuncia personale e valida al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se conseguente a rinuncia all'impugnazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • L'art. 616 c.p.p. opera in modo unitario rispetto alle diverse ipotesi di inammissibilità, senza distinguere tra quelle previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p.
  • Le ragioni che hanno determinato l'inammissibilità possono essere considerate ai fini della quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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