Cassazione Civile, Ordinanza n. 31903/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta di estinzione formulata dal ricorrente in memoria, fondata sull’avvenuta definizione agevolata con pagamento della prima rata, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite originava da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007 notificato a un soggetto indicato come legale rappresentante di una società cessata. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nel corso del giudizio, con memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedeva l’estinzione del processo perché aveva aderito alla definizione agevolata mediante pagamento della prima rata.
Norme richiamate
È il rito camerale richiamato per il deposito della memoria; la Corte prende atto della richiesta di estinzione formulata in tale sede.
art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130
Il procedimento era stato sospeso ai sensi di questa disposizione, con rinvio a nuovo ruolo.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di avere aderito a una definizione agevolata e chiede l’estinzione del giudizio, la Corte prende atto della sopravvenienza e dichiara l’estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- La richiesta di estinzione formulata in memoria nel rito camerale può determinare la chiusura del giudizio di cassazione, con regolazione delle spese secondo il criterio indicato dalla Corte.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata nelle forme indicate dalla parte, il processo di legittimità non prosegue nel merito, restando assorbite le censure proposte contro la sentenza tributaria impugnata.
Come è indicizzato
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