Cassazione Penale, Sentenza n. 17724/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione basato su un unico motivo: erronea applicazione degli artt. 53 e 58 della L. n. 689/1981 e difetto di motivazione. Il ricorrente lamentava che la Corte di appello aveva rifiutato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ipotizzando una presunzione di inadempimento, senza valutare compiutamente gli elementi richiesti dall'art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena e per la scelta della sanzione sostitutiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'art. 58 L. n. 689/1981 attribuisce al giudice un potere discrezionale, da esercitarsi secondo i criteri dell'art. 133 c.p., sul se e quale sanzione sostitutiva applicare. La Corte d'appello, con motivazione sintetica ma adeguata, ha formulato una prognosi negativa circa l'efficacia rieducativa/deterrente della pena pecuniaria in considerazione delle modalità del fatto (interruzione dei pagamenti e perdurante comportamento inadempiente). La Suprema Corte ha confermato che l'accertamento della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica. Ha inoltre chiarito che la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione, riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non la mera pena pecuniaria, ma nella specie la Corte territoriale aveva valutato l'idoneità rieducativa della misura pecuniaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma indicata in dispositivo (sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità).
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Attribuisce al giudice la discrezionalità sulla sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la valutazione è prognostica, complessa e individualizzata (rieducazione e probabilità di rispetto delle prescrizioni).
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Elenca le sanzioni sostitutive; collegato all'art. 58 nella valutazione di applicabilità della sostituzione.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la scelta della sanzione: la discrezionalità del giudice deve essere esercitata tenendo conto dei criteri ivi indicati (natura del reato, personalità, finalità rieducative, ecc.).
Legge n. 638/1983, art. 2, comma ibis
Norma penale di riferimento per la fattispecie contestata; il ricorrente era stato dichiarato responsabile di tale reato dal Tribunale di Torino.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e, se non v'è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 611
Consente al Pubblico Ministero di depositare memoria; nel procedimento il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n.13920/2015; Sez.2, n.4564/1993; Sez.Un., n.24476/2010)
Principio affermato: la verifica delle condizioni per la sostituzione della pena è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se motivato non manifestamente illogicamente; inoltre la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce in modo particolare alle misure sostitutive accompagnate da prescrizioni, non alla pena pecuniaria, ma il giudice può comunque valutare l'idoneità rieducativa della pena pecuniaria.
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 13/6/2000
Richiamata in riferimento al regime sanzionatorio per l'inammissibilità: assenza di fondamento per escludere la sanzione pecuniaria quando non è ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva è una valutazione discrezionale del giudice, da esercitarsi secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione è essenzialmente un accertamento di fatto e non è sindacabile in Cassazione se motivata in modo non manifestamente illogico.
- La prognosi negativa circa l'idoneità rieducativa o la probabilità di rispetto delle prescrizioni può legittimare il rifiuto della sostituzione: il giudice può tener conto del comportamento concreto del condannato (es. persistente inadempienza), anche quando si tratti di sostituzione con pena pecuniaria.
- La nozione di "prognosi di inadempimento" è particolarmente rilevante per le sanzioni sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata); la pena pecuniaria non prevede prescrizioni specifiche, ma può comunque essere rifiutata se ritenuta inidonea a fini rieducativi/deterrenti in concreto.
- Le valutazioni basate su elementi di fatto (idoneità rieducativa, persistente inadempimento) hanno una soglia di sindacabilità molto ristretta in Cassazione: solo motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie possono essere censure.
- Un ricorso per cassazione che non prospetti vizi di diritto e si limiti a contestare valutazioni di fatto correttamente motivate può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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