Cassazione Penale, Sentenza n. 29123/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per la violazione del divieto del Questore di accedere alla piazza antistante una clinica, disposto nell'ambito del cd. Daspo urbano. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva un unico motivo di violazione di legge: sosteneva che il provvedimento questorile fosse illegittimo per difetto di motivazione, perché fondato su affermazioni apodittiche circa la necessità di neutralizzare la sua pericolosità, senza indicare in concreto quali condotte antisociali avessero messo a rischio la sicurezza dell'area. Chiedeva quindi, in sostanza, l'annullamento della sentenza e l'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo perché la Corte di appello aveva già accertato l'esistenza di una motivazione congrua del provvedimento del Questore, che descriveva non solo il contesto dell'area interessata, ma soprattutto la condotta reiterata dell'imputato quale parcheggiatore abusivo, con impedimento dell'accessibilità e fruizione delle aree di parcheggio della clinica. La Corte ha richiamato inoltre i principi della Corte costituzionale sulla lettura dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, secondo cui il pericolo per la sicurezza deve derivare dalla condotta tenuta e non dalla sola personalità dell'agente. Conseguentemente, ha confermato la condanna e posto a carico del ricorrente le spese processuali.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. dalla l. 18 aprile 2017, n. 48
La norma sulla violazione del divieto di accesso a determinate aree va letta come misura preventiva che richiede un provvedimento questorile motivato e fondato su condotte concretamente indicative di pericolo per la sicurezza intesa come garanzia della libera fruizione lecita degli spazi da parte dei cittadini.
artt. 9 e 10 d.l. n. 14 del 2017
Sono richiamati come base normativa del decreto del Questore la cui legittimità deve essere verificata dal giudice penale chiamato a decidere sulla trasgressione.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio per la violazione del divieto di accesso a determinate aree, il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento questorile, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità amministrativa se il provvedimento è adeguatamente motivato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata: è inidoneo se ignora il contenuto della motivazione posta a base del provvedimento censurato.
- Ai fini della misura di prevenzione atipica del divieto di accesso, il pericolo per la sicurezza deve emergere dalla condotta concretamente tenuta dal destinatario e non dalla sola sua personalità o dai precedenti penali.
- La nozione di sicurezza rilevante nella disciplina del cd. Daspo urbano va intesa in senso ristretto, come tutela della libertà dei cittadini di svolgere lecite attività senza subire condotte criminose o comunque moleste nei luoghi interessati.
- Una condotta reiterata di parcheggiatore abusivo che impedisca o condizioni l'accesso e la fruizione di aree pubbliche può integrare il presupposto di pericolosità richiesto per l'adozione e la tenuta del divieto di accesso.
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