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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35312/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La ragione decisiva è che l'eccezione di prescrizione è infondata, poiché la recidiva reiterata ha inciso sul computo del termine, impedendone la maturazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per fuga e omissione di soccorso in caso di sinistro. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa intervenuta prescrizione del reato. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato perché, avendo il giudice di merito ritenuto la recidiva reiterata, seppur equivalante alle circostanze attenuanti generiche, i termini di prescrizione non risultavano maturati.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto della condanna confermata in sentenza impugnata.

  • art. 189 co. 6 C.d.S.

    Norma incriminatrice richiamata come secondo reato oggetto della condanna confermata in sentenza impugnata.

  • recidiva reiterata

    La sua ritenuta sussistenza ha impedito il maturare della prescrizione, nonostante la equivalenza con le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando il termine non risulta maturato in ragione dell'effetto della recidiva reiterata sul computo della prescrizione.
  • La recidiva reiterata, anche se valutata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, continua a rilevare ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
  • Quando l'unico motivo di ricorso è infondato in modo manifesto, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche.
  • In sede di legittimità, la contestazione sulla prescrizione deve confrontarsi con tutti gli elementi che incidono sul termine, inclusa l'eventuale recidiva ritenuta in sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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