Cassazione Penale, Sentenza n. 36447/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per difetto di motivazione. Il difensore denunciava che il Tribunale del riesame avrebbe aderito apoditticamente alla richiesta del PM senza adeguata motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Contestava inoltre la qualificazione del fatto come associazione ai sensi dell'art. 74, commi 1-3, d.P.R. 309/1990 invece che come fattispecie di cui al comma 6, sostenendo mancanza di prova della capacità del gruppo di immettere rilevanti quantitativi di stupefacente. Sul profilo cautelare lamentava l'assenza di esigenze cautelari, posto il decorso temporale dei fatti e la già esistente detenzione del ricorrente per altra causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata, basata su indagini complesse (intercettazioni telefoniche che citavano la commercializzazione di chili di stupefacente, monitoraggi, servizi di osservazione, sequestri e arresti in flagranza) che delineavano una struttura associativa con ruolo apicale del ricorrente e capacità di rifornimento e controllo della piazza di spaccio. Ha escluso che l'ordinanza si limitasse a riprodurre la richiesta del PM e ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 74, commi 1-3, escludendo l'applicabilità autonoma del comma 6. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ravvisato pericolo di reiterazione sulla base della perdurante operatività del ricorrente, delle ulteriori condotte recenti (arresto del 4 ottobre 2023) e della natura organizzata e professionale dell'attività. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74, commi 1, 2 e 3
L'art. 74, commi 1-3, è stato ritenuto applicabile perché l'attività contestata evidenziava una struttura associativa organizzata, finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, con capacità di rifornimento e controllo della piazza. La Corte ha escluso che la fattispecie dovesse essere qualificata come comma 6.
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 6
Il comma 6 configura un reato autonomo applicabile solo quando l'associazione sia stata costituita esclusivamente per commettere reati di lieve entità (art. 73, comma 5) e l'operatività sia limitata a fattispecie di lieve entità. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Ai fini della prognosi di pericolosità (esigenze cautelari) si applica la presunzione relativa di attualità; il tempo trascorso non è di per sé sufficiente a escludere la persistenza della pericolosità, specie se emergono condotte successive che ne confermano la perdurante capacità a delinquere.
Giurisprudenza consolidata sul sindacato in Cassazione
Es. Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337
In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle circostanze compiuta dal giudice di merito se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole; l'apprezzamento delle intercettazioni e degli elementi di prova è sindacabile solo nei limiti di questo controllo.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: si può contestare la motivazione solo se manifestamente illogica, contraddittoria o gravemente insufficiente.
- La prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere nel traffico di stupefacenti può essere desunta da facta concludentia quali intercettazioni, cessioni ripetute, rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti e controllo del territorio.
- L'art. 74, comma 6, è una fattispecie autonoma e si applica solo quando l'associazione sia stata costituita esclusivamente per reati di lieve entità; se emergono elementi di capacità di rifornimento o cessioni non occasionali va privilegiata la fattispecie più grave (commi 1-3).
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede una prospettiva complessiva: il decorso del tempo è un elemento ma non è determinante se risultano elementi che confermano la perdurante capacità a delinquere; la detenzione per altra causa non annulla automaticamente la necessità di misure cautelari per i fatti associativi.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare per difetto di motivazione occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia irrazionale o manifestamente carente, non semplicemente proporre una diversa interpretazione degli elementi probatori.
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