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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33569/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul mancato riconoscimento della continuazione è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto del presente procedimento e altri fatti già coperti da sentenza irrevocabile. L'unico motivo dedotto censurava il rigetto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione, sostenendo che le condotte sarebbero state unificate da un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era sostanzialmente una mera reiterazione di argomenti già esaminati e disattesi in appello, quindi non specifica e solo apparente. Ha inoltre osservato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante o viziata; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente richiamando il notevole arco temporale tra i fatti e la pluralità di persone offese diverse e non collegate tra loro, elementi incompatibili con la continuazione. Il ricorrente sosteneva anche che la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale avesse impedito di per sé il riconoscimento della continuazione, ma la Corte ha escluso che tale profilo assumesse valore decisivo nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, che è una questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo se la motivazione sia assente, manifestamente illogica o comunque viziata in modo rilevante.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La distanza temporale significativa tra le condotte e la diversità delle persone offese possono costituire elementi idonei a escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • La recidiva del reo non è di per sé elemento decisivo ai fini del riconoscimento o del diniego della continuazione, dovendosi comunque valorizzare il complessivo quadro fattuale e motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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