Cassazione Civile, Sentenza n. 27689/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3285/2018 che, riformando ordinanza del Tribunale, aveva dichiarato la nullità del pignoramento eseguito il 12/05/2015 per sopraggiunto venire meno del titolo esecutivo e aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dall'avv. Fracchia ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi: errores in procedendo e violazione dei principi relativi alla domanda e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 92, 112 c.p.c.), violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2 c.p.c., e contestazioni relative a norme procedurali e costituzionali (artt. 91, 92 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.). In sede istruttoria era stata inoltre sollevata dall'avv. Fracchia l'eccezione di nullità della notifica del controricorso per presunta tardività a causa di cancellazione dall'albo del difensore originario dei controricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'avv. Fracchia. Ha ritenuto valida la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato la nullità del pignoramento e, al contempo, aveva correttamente escluso la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., non essendosi dimostrato che gli esecutanti abbiano agito senza la normale prudenza e con prevedibile probabilità di accoglimento dell'impugnazione. L'eccezione di tardiva notifica del controricorso è stata respinta in applicazione della pronuncia di legittimità (Sez. U n. 03702/2018) che considera la cancellazione volontaria dall'albo una causa di sospensione del termine. La Cassazione ha confermato la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 oltre esborsi e oneri, con distrazione in favore dell'avvocato della parte resistente. È stata inoltre disposta la rilevazione della sussistenza degli ulteriori presupposti per il versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, cod. proc. civ.
Per ottenere il risarcimento ex art. 96, comma 2, c.p.c. in esecuzione, è necessario che il creditore abbia agito senza la normale prudenza e che l'accoglimento del gravame fosse in concreto sufficientemente probabile; la valutazione della colpa e della prevedibilità spettano al giudice di merito
Applicata in senso costituzionalmente orientato: la cancellazione volontaria del difensore dall'albo può interrompere/sospendere il decorso dei termini processuali fino alla sostituzione del difensore, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 03702/2018)
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Norme evocative dei motivi di cassazione (violazione di legge e error in procedendo); la Corte ha ritenuto i motivi infondati perché le censure attinenti alla valutazione di fatto e alla motivazione di merito non sono assorbibili in questa sede
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondate tali censure rispetto alla motivazione della Corte territoriale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiama l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di specifiche condizioni processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo se dovuto
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per censure di illegittimità costituzionale della composizione del giudice e garanzie processuali; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021 che legittima la partecipazione dei giudici aggregati fino al 31/10/2025
Sentenza Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021
Accertata la legittimità, fino al 31/10/2025, della partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti d'Appello; di conseguenza la sentenza di merito è pienamente scrutinabile
Sez. U n. 03702 del 13/02/2018 (giurisprudenza)
Principio nomofilattico secondo cui la cancellazione volontaria del difensore dall'albo può essere considerata causa di interruzione/sospensione del processo ai fini del decorso dei termini di impugnazione
Cass. n. 15551/2003 e Cass. n. 17523/2011 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per definire i requisiti del risarcimento ex art. 96, comma 2, c.p.c.: occorre la prevedibilità dell'esito favorevole del gravame e l'agire senza normale prudenza da parte del creditore procedente
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria ex art. 96, comma 2, c.p.c. in materia esecutiva richiede sia un comportamento del creditore privo della normale prudenza sia una prevedibile probabilità di successo dell'impugnazione: entrambe le condizioni devono essere valutate dal giudice di merito
- Le valutazioni di fatto e la prognosi sulla probabilità di accoglimento dell'impugnazione spettano al giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.
- La cancellazione volontaria di un difensore dall'albo può sospendere il decorso dei termini processuali (compresi i termini di impugnazione) fino alla sostituzione del difensore, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 301 c.p.c.
- La partecipazione di giudici aggregati alle Corti d'Appello è stata ritenuta costituzionalmente tollerabile fino alla data indicata dalla Corte Costituzionale; quindi le sentenze rese con giudice aggregato non sono automaticamente nulle in questo arco temporale
- La compensazione delle spese può essere disposta quando sussista una reciproca soccombenza: anche se una parte ottiene un risultato su un punto (es. nullità del pignoramento), può essere condannata alle spese se soccombente su altra domanda (es. risarcimento ai sensi dell'art. 96, comma 2)
- In cause esecutive è prudente per il creditore valutare attentamente la concreta probabilità di successo del titolo esecutivo in sede di gravame prima di intraprendere o proseguire azioni esecutive per non esporsi a richieste risarcitorie
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