Sentenza n. 8614/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato in riferimento al rilascio del titolo edilizio in sanatoria conseguente alla domanda di condono edilizio n. 86/134184/0, già presentata in data 25 giugno 1986, oggetto di richiesta di procedura semplificata avanzata in data 14 luglio 2021, protocollata con il n. QI 2021/130082, nonchè dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima richiesta, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di procedura semplificata relativa a una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio mantenuto da Roma Capitale sulla richiesta di procedura semplificata, presentata nel 2021, relativa a una domanda di condono edilizio del 1986, e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento espresso favorevole, rilasciando il titolo edilizio in sanatoria. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall'adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento finale favorevole. La cessazione ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto, rendendo inutile la prosecuzione del processo per il venir meno oggettivo della lite. Il giudice ha dato atto che il provvedimento è stato adottato tardivamente rispetto al termine di conclusione del procedimento, ma ha compensato le spese in considerazione del comportamento complessivo dell'amministrazione. È stata comunque posta a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno l'oggetto della lite.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
La restituzione del contributo unificato può essere posta a carico dell'amministrazione anche in caso di compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotti un provvedimento o svolga un'attività integralmente satisfattiva della pretesa sostanziale azionata, così da rendere inutile la prosecuzione del processo.
- L'adozione tardiva del provvedimento amministrativo richiesto non impedisce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando il provvedimento soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente; la tardività può rilevare esclusivamente ai fini della regolazione delle spese.
- La cessazione della materia del contendere determina il venir meno oggettivo della lite e si distingue dalla mera sopravvenuta carenza di interesse, poiché deriva dall'integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio.
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