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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente per asserita carenza di giustificato motivo oggettivo. Nei gradi di merito vi è stata una diversa ricostruzione del requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della tutela applicabile: in un primo momento era stata riconosciuta la tutela risarcitoria forte con liquidazione di 16 mensilità; in opposizione il Tribunale aveva invece escluso il requisito dimensionale ritenendo di dover considerare soltanto i dipendenti dello stabilimento in cui il lavoratore era impiegato; in appello la decisione è stata nuovamente riformata e si è affermato che, poiché il datore occupava più sedi nello stesso Comune, i relativi dipendenti andavano sommati ai fini del superamento della soglia dimensionale, applicandosi così la disciplina di cui all'art. 18, comma 5, St. lav. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970 e omessa applicazione del d.lgs. n. 23/2015, sostenendo che nell'anno e nel semestre antecedenti al licenziamento il numero dei dipendenti fosse inferiore a 15; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata o errata considerazione dei libri unici del lavoro prodotti per il 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui, ai fini del requisito dimensionale previsto dall'art. 18, comma 8, St. lav., rileva la sommatoria dei dipendenti occupati nello stesso Comune dal medesimo datore di lavoro, anche se le singole unità produttive non raggiungono autonomamente la soglia. Ha inoltre escluso che vi fosse un omesso esame di fatto decisivo, trattandosi piuttosto di una valutazione delle prove riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Quanto alla censura fondata sul d.lgs. n. 23/2015, l'ha dichiarata nuova perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né il ricorrente aveva indicato dove l'avesse dedotta nei gradi precedenti. La società è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Ai fini dell'applicazione della tutela contro il licenziamento illegittimo, il requisito dimensionale si determina sommando i dipendenti occupati nel medesimo comune dal datore di lavoro, anche se le singole unità produttive non raggiungono da sole la soglia di quindici dipendenti.

  • d.lgs. n. 23/2015

    La censura relativa alla sua applicazione è stata ritenuta nuova e quindi non scrutinabile in cassazione perché non risultava dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati richiamati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha escluso la loro fondatezza nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 18 St. lav., il requisito dimensionale va verificato sommando i dipendenti occupati nel medesimo comune dal datore di lavoro, senza che sia necessario che ciascuna unità produttiva raggiunga autonomamente la soglia legale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sull'omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la scelta e la ponderazione degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
  • Le questioni giuridiche non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegare e localizzare la loro deduzione nei gradi precedenti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il motivo di ricorso investe la prova del requisito dimensionale già dibattuta nel merito, la Cassazione verifica solo la correttezza giuridica del criterio applicato e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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