Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - della delibera n. 7 del 19.12.24 (pubblicata ai fini della notifica in pari data sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e Audiovisivo), con la quale tale Direzione del Ministero della cultura ha illegittimamente escluso la domanda presentata dall’odierna società ricorrente il 19.7.24 (prot. n. DOM-2023-227176-NIA-00001) per l’accesso ai “contributi sulla programmazione di film d’essai” previsti dal decreto direttoriale del predetto Ministero n. 2353 del 21.6.24, recante “Bando relativo al riconoscimento della qualifica di sala d’essai e alla concessione di contributi sulla programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione, realizzata nell’anno 2023 di cui all’art. 27 della Legge 14 novembre 2016, n. 220”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica, ivi inclusa la nota prot. n. 4061 del 31.1.2025 di riscontro della nota di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente in data 16.1.25.

Giustizia amministrativa202502817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di esclusione dalla domanda di contributi sulla programmazione di film d’essai per l’anno 2023, nonché atti connessi, inclusa la nota di riscontro all’istanza di accesso agli atti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura per la concessione di contributi destinati all’attività cinematografica d’essai relativa all’anno 2023. L’esclusione era motivata dalla carenza dei requisiti di ammissibilità, in ragione di due precedenti provvedimenti con cui il Ministero aveva revocato contributi concessi per gli anni 2021 e 2022, rilevando incongruenze tra i dati delle proiezioni dichiarati dall’esercente e quelli risultanti dagli atti SIAE. Le revoche richiamavano l’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017, che prevede, oltre alla revoca e al recupero del contributo, l’esclusione dai benefici della legge n. 220/2016 per cinque anni. Nel corso dell’udienza il TAR Lazio ha sottoposto alle parti la possibile incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha ritenuto che l’esclusione impugnata fosse un atto strettamente consequenziale ai precedenti provvedimenti di revoca dei contributi relativi alle annualità 2021 e 2022. Tali provvedimenti erano stati già impugnati e il TAR Lazio, con precedenti ordinanze, aveva declinato la competenza in favore del TAR Puglia, rilevando che la controversia riguardava atti individuali di revoca, incidenti esclusivamente sulla posizione della società con sede in Conversano, e non la legittimità di atti generali o della procedura di bando aventi efficacia ultraregionale. La medesima logica è stata ritenuta applicabile all’atto consequenziale di esclusione, non essendo stati impugnati atti generali idonei a radicare la competenza del TAR Lazio. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al TAR Puglia ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, d.m. 31 luglio 2017

    in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente articolo oltre la revoca del contributo concesso e alla sua restituzione, maggiorato degli interessi e sanzioni, è disposta, ai sensi dell’art 37 della legge 220 del 2016, l’esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o altro ente

    La disposizione stabilisce che la revoca del contributo e il recupero delle somme si accompagnano all’esclusione dai contributi previsti dalla legge n. 220/2016 per cinque anni.

  • art. 37 l. 14 novembre 2016, n. 220

    È richiamato quale base normativa dell’esclusione quinquennale dai contributi.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per dare alle parti avviso della possibile incompetenza territoriale prima della decisione.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 13 luglio 2021

    È richiamata a sostegno del criterio di individuazione della competenza territoriale per controversie relative ad atti individuali, distinti dagli atti generali della procedura.

Massime di principio

  • Quando l’atto impugnato è strettamente consequenziale a un precedente provvedimento individuale, la competenza territoriale segue quella riferibile al provvedimento presupposto, se la controversia non investe autonomamente atti generali della procedura.
  • La competenza funzionale del TAR Lazio per controversie relative ad atti ministeriali non si radica per il solo fatto che l’atto provenga da un’amministrazione statale: occorre verificare se siano impugnati atti generali con efficacia ultraregionale oppure atti individuali che incidono esclusivamente sulla posizione di un singolo destinatario.
  • In presenza di un atto individuale che produce effetti esclusivamente nei confronti di un’impresa avente sede in una determinata regione, la competenza territoriale spetta, in linea generale, al TAR individuato secondo il criterio territoriale collegato alla sede o agli effetti dell’atto, e non necessariamente al TAR della sede dell’autorità emanante.
  • La declinatoria di competenza consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR indicato come competente, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.