Cassazione Civile, Ordinanza n. 16842/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento del canone demaniale marittimo richiesto per l'anno 2016 a una società concessionaria di stabilimento balneare nel Comune di Sanremo. La società aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del canone applicato, sostenendo che la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 non fosse applicabile ai rapporti concessori già in corso, che l'art. 49 cod. nav. fosse stato erroneamente applicato e che gli stabilimenti balneari non dovessero essere assimilati alla categoria dei "negozi" ai fini delle classificazioni OMI, ma piuttosto a quella dei "capannoni". Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Genova hanno respinto le domande e l'appello, ritenendo applicabile la nuova disciplina dei canoni anche alle concessioni già in essere dal 1 gennaio 2007. In cassazione la società ha proposto un unico motivo deducendo violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 251.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha dichiarato estinto il giudizio: è emerso infatti che il medesimo ricorso contro la stessa sentenza di appello era già stato iscritto a ruolo in un precedente procedimento, nel quale la parte ricorrente aveva rinunciato al ricorso e la Corte aveva già dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché il ricorso era stato erroneamente iscritto a ruolo per la seconda volta, il presente giudizio è stato dichiarato estinto. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva dell'intimata. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estinzione del giudizio di impugnazione ne impedisce l'applicazione.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251
la disciplina dei canoni demaniali marittimi introdotta dalla norma è stata ritenuta applicabile anche alle concessioni già in corso a decorrere dal 1 gennaio 2007, secondo quanto affermato nei gradi di merito
richiamato nei gradi di merito in relazione all'assetto delle costruzioni insistenti sull'area demaniale e al rinnovo della concessione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ribadisce che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di impugnazione si estingue
Cass. n. 25485 del 2018
richiamata per il principio secondo cui l'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Cass. sez. 3, 8 marzo 2025, n. 6202
richiamata come precedente procedimento avente ad oggetto lo stesso ricorso, già definito con estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente declaratoria di estinzione del relativo giudizio impediscono la riassunzione o la duplicazione del medesimo ricorso contro la stessa sentenza, poiché il processo è già stato definito.
- Quando un ricorso per cassazione viene erroneamente iscritto a ruolo una seconda volta pur essendo già stato oggetto di precedente giudizio estinto per rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del nuovo procedimento senza esaminare i motivi di merito.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, non va disposta la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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