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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12673/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 159/2011, l'operato dell'amministratore giudiziario che aveva chiuso l'attività di gelateria gestita dalla società Gelatiamo s.r.l.s., sottoposta a sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.) in relazione a ipotesi di reato (concorso in fittizia intestazione). Le censure hanno riguardato: 1) la illegittima applicazione/interpretazione delle disposizioni del D.lgs. 159/2011 (in particolare art. 35 e art. 56) e del combinato disposto con l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.; 2) la mancata autorizzazione scritta del G.D. per la sospensione e poi chiusura dell'attività; 3) il licenziamento del personale addetto alla produzione e la perdita dell'avviamento aziendale; 4) la violazione dei principi di proporzionalità e tutela della conservazione dei beni sequestrati e della continuità aziendale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le decisioni relative alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, in quanto atti di natura amministrativa e riferiti all'esecuzione della misura cautelare (modalità esecutive e gestionali), non siano autonomamente impugnabili in sede di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. ma debbano essere contestate mediante opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, che ha competenza sul controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura. Nel caso di specie non era stata prospettata una modifica del vincolo cautelare che avrebbe reso ammissibile il ricorso; le doglianze erano rivolte a presunte violazioni formali dell'amministratore giudiziario nell'esecuzione, pertanto il rimedio corretto non era il ricorso impugnatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 159/2011, art. 40

    Norma che disciplina il reclamo avverso l'operato dell'amministratore giudiziario; il giudizio della Corte richiama che il controllo sulle modalità di esecuzione e gestione dei beni sequestrati è devoluto al giudice dell'esecuzione, rendendo limitata l'impugnabilità autonoma di tali provvedimenti.

  • D.lgs. 159/2011, art. 35

    L'art. 35 riguarda i divieti e le incompatibilità rispetto alla nomina e all'attività dell'amministratore giudiziario; i ricorrenti avevano censurato una interpretazione estensiva che avrebbe escluso rapporti di lavoro subordinato, ma la Corte ha ritenuto che la questione attenga alle modalità di gestione e quindi non fosse sindacabile con il mezzo impugnatorio utilizzato.

  • D.lgs. 159/2011, art. 56

    Norma evocata dal GIP quale possibile giustificazione della chiusura dell'attività; i ricorrenti contestavano l'applicabilità al sequestro penale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il confronto normativo alla stregua del motivo di inammissibilità (rimedio processuale inadeguato).

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 104-bis

    Richiama i limiti di applicazione delle discipline speciali sulla gestione dei beni sequestrati; i ricorrenti avevano dedotto inosservanza del perimetro di applicazione, ma la Corte non ha esaminato il merito essendo il rimedio improprio.

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Prevede il sequestro preventivo; il sequestro penale oggetto della controversia è stato qualificato come tale (e pertanto le questioni sulla gestione rientrano nella fase esecutiva).

  • Codice di procedura penale, art. 322-bis

    Stante la giurisprudenza citata, la generale appellabilità delle ordinanze in materia non si applica quando i provvedimenti abbiano natura amministrativa ed attengano all'esecuzione della misura: tali atti non sono autonomamente impugnabili e il rimedio è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Le decisioni gestionali dell'amministratore giudiziario che riguardano modalità esecutive e attuative della misura cautelare (autorizzazioni ad atti di gestione, nomina/revoca, chiusura temporanea dell'attività) sono, di regola, atti di natura amministrativa: la loro impugnazione non si propone con i mezzi ordinari di appello ma con opposizione al giudice dell'esecuzione.
  • Perché un ricorso incidentale contro atti dell'amministratore giudiziario sia ammissibile in sede ordinaria occorre dimostrare che l'atto abbia in realtà modificato il vincolo cautelare o incida sulla struttura della misura (es. revoca del sequestro, modifica della destinazione dei beni), trasformando la questione da esecutiva a meramente cautelare.
  • Nel caso di sospensione/chiusura di un'azienda sottoposta a sequestro e di licenziamenti, è fondamentale documentare tempestivamente il pregiudizio concreto e chiedere misure cautelari urgenti al giudice dell'esecuzione per la tutela dell'avviamento e della conservazione dei beni.
  • La mancata autorizzazione scritta del G.D. a singoli atti dell'amministratore giudiziario può essere censurata, ma il rimedio corretto resta l'opposizione in sede esecutiva: evitare di procedere direttamente con ricorsi impugnatori quando la questione riguarda l'esecuzione della misura.
  • In fase preventiva, gli interessati dovrebbero richiedere al G.D. provvedimenti specifici e motivati (es. ordini di conservazione, autorizzazioni all'esercizio) e raccogliere prove della lesione dell'avviamento o di scelte gestionali irragionevoli per avere efficacia nella sede di controllo competente.

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