Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21884/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa agricola)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un’azienda agricola per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di prodotti agricoli. L’altra azienda proponeva opposizione, sostenendo che la merce consegnata non corrispondesse a quella pattuita, in particolare non fosse cipolla rossa di Tropea, e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la pretesa difformità del prodotto. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale; la Corte d’appello confermava, valorizzando la consulenza tecnica d’ufficio che aveva ritenuto conforme il prodotto fornito a quello convenuto e corretto l’importo del credito monitorio. In Cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, formalmente denunciando violazione degli artt. 112, 115 e 161 c.p.c., ma in sostanza lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provata la corrispondenza del prodotto e avesse trascurato che la difformità sarebbe stata già pacifica tra le parti; inoltre ha censurato l’estensione dell’indagine del c.t.u. a circostanze non rilevabili d’ufficio e non tempestivamente eccepite. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva assolto all’onere di indicare e documentare specificamente, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., gli atti processuali da cui desumere il preteso carattere incontestato della circostanza invocata. La Corte ha poi affermato che la verifica disposta dal c.t.u. era coerente con il quesito formulato e necessaria per accertare un fatto costitutivo della domanda risarcitoria, cioè la difformità del prodotto rispetto a quanto pattuito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese, al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia/extra petizione, ma la doglianza è stata ritenuta meramente assertiva e riconducibile alla critica del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali, senza che la Corte ravvisasse un vero vizio di nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato il mancato assolvimento dell’onere di specifica indicazione e produzione degli atti processuali sui quali si fondava l’affermazione del carattere incontestato del fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel contesto della proposta di definizione accelerata e della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, co. 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna della ricorrente al risarcimento del danno in favore della controparte, ritenendo la proposizione del ricorso conforme alla proposta di inammissibilità.

  • art. 96, co. 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Quando il ricorrente deduce che un fatto decisivo fosse già incontestato o documentalmente acquisito, deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il quesito rivolto al consulente tecnico d’ufficio può legittimamente richiedere accertamenti che presuppongono la verifica della natura o delle caratteristiche del bene oggetto di lite, se tale verifica è funzionale all’accertamento del fatto costitutivo della domanda o della difesa.
  • Se la domanda risarcitoria per inadempimento si fonda sulla difformità del bene fornito rispetto a quello pattuito, la parte che agisce per il danno deve allegare e provare la difformità costitutiva del proprio diritto.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è illegittima solo perché implichi accertamenti tecnico-fattuali decisivi, purché rientri nel perimetro del quesito e non introduca questioni estranee al thema decidendum.
  • La proposizione di un ricorso meramente ripetitivo delle doglianze di merito, in presenza di doppia conforme, non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.