Cassazione Penale, Ordinanza n. 27110/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici o manifestamente infondati. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la decisione di merito sulla responsabilità per il delitto contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 642 c.p. Il primo motivo deduceva l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. Il secondo motivo censurava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p., chiedendo una perizia grafologica sulla sottoscrizione attribuita all'imputata. Il terzo motivo contestava la motivazione sul giudizio di responsabilità e denunciava un asserito travisamento della prova. Il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati, perché ripetitivi rispetto all'appello e privi di specifica confutazione della motivazione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito sulla responsabilità è congrua e non travisata.
La rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti e l'incombente richiesto sia decisivo; nel caso concreto, la richiesta di perizia grafologica è stata ritenuta infondata perché la sottoscrizione dell'imputata era stata già ritenuta autentica con motivazione immune da vizi.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità; i motivi che si limitano a riprodurre le doglianze di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata sono non specifici.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta meramente reiterativa e quindi non ammissibile nel ricorso, non essendo accompagnata da un effettivo confronto con le ragioni della decisione di merito.
art. 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata solo per ricordare che il travisamento della prova costituisce strumento di controllo della coerenza logica della motivazione e non mezzo per una rivalutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già respinte in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p. presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti e che l'atto istruttorio richiesto sia decisivo; non può essere disposta se la prova già acquisita è stata ritenuta attendibile e non presenta incertezze decisive.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo come vizio della tenuta logica della motivazione rispetto ai dati probatori acquisiti, non come strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi specificamente con le ragioni espresse dal giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
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