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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società aveva appreso tramite estratto di ruolo l’esistenza di 36 cartelle di pagamento emesse su richieste dell’INPS, per complessivi 631.549,30 euro, e aveva proposto opposizione deducendo l’omessa notificazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento, l’invalidità delle notificazioni eseguite presso lo studio di un avvocato e presso la residenza di una socia, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e il difetto di giurisdizione per alcune cartelle e aveva rigettato nel resto l’opposizione, ritenendo utilizzabile la documentazione, valide le notificazioni e non maturata la prescrizione. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 335/2020 depositata il 18 novembre 2020, aveva respinto il gravame: aveva reputato generico il disconoscimento delle copie, provate le notificazioni presso lo studio professionale ritenuto sede effettiva e presso il domicilio fiscale, e interrotta la prescrizione dalle notificazioni delle cartelle, dalle intimazioni di pagamento e dal preavviso di fermo. In cassazione la società ha formulato quattro motivi: omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla richiesta dell’agente della riscossione di dichiarare cessata la materia del contendere per cartelle integralmente o parzialmente azzerate; omesso esame di un fatto decisivo relativo agli atti interruttivi e alla prescrizione quinquennale successiva alla notificazione per alcune cartelle; motivazione apparente sull’individuazione nello studio professionale della sede societaria; omesso esame e violazione dell’art. 145 c.p.c. quanto alle notificazioni presso la residenza della socia, che era stata amministratrice unica solo per un determinato periodo. Prima di esaminare tali censure, la Cassazione ha rilevato d’ufficio la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e ha verificato l’interesse ad agire, da valutare al momento della decisione.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello, dichiarando inammissibile l’originaria opposizione perché proposta senza interesse ad agire. La società aveva impugnato ruoli e cartelle conosciuti tramite estratto di ruolo, ma non aveva allegato né dimostrato uno dei pregiudizi qualificati tassativamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 nel testo applicabile, né risultavano successivi atti esecutivi idonei a fondare un ordinario interesse all’impugnazione. La disciplina sopravvenuta si applica anche ai giudizi pendenti e ai crediti previdenziali, poiché l’interesse ad agire è condizione dinamica da verificare al momento della decisione. Il difetto originario d’interesse ha assorbito l’esame di tutti e quattro i motivi di ricorso. La Corte ha compensato integralmente le spese dell’intero processo in ragione della sopravvenienza normativa e dei successivi arresti giurisprudenziali; ha inoltre dato atto che non ricorrevano i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Al di fuori di tali ipotesi, l’opposizione proposta sulla sola base dell’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo sufficiente il mero interesse alla verifica della notificazione o della persistenza del credito.

    L’impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume non validamente notificata richiede la dimostrazione di uno dei pregiudizi qualificati indicati dalla disposizione; il mero interesse a verificare la notificazione o la permanenza del credito non è sufficiente.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, con declaratoria di inammissibilità dell’originaria domanda.

    Quando la causa non poteva essere proposta per mancanza di una condizione dell’azione, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile la domanda originaria.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, ha natura dinamica e deve sussistere al momento della decisione; una disciplina sopravvenuta che ne specifichi i presupposti può pertanto incidere anche sui giudizi già pendenti.
  • La contestazione diretta del ruolo o della cartella conosciuti tramite estratto di ruolo, quando si deduca l’omessa o invalida notificazione, è ammissibile soltanto se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi qualificati tassativamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Non bastano il solo interesse a verificare la notificazione o la persistenza del credito; in assenza dei pregiudizi previsti e di successivi atti esecutivi idonei a fondare un diverso interesse, l’opposizione è inammissibile.
  • La disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai crediti previdenziali e ai giudizi pendenti, poiché la verifica dell’interesse ad agire va compiuta alla data della decisione.
  • Accertato che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, la Corte di cassazione cassa senza rinvio e dichiara inammissibile la domanda originaria; tale ragione assorbe l’esame dei motivi di ricorso relativi alle questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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