Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40228/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che confermava la condanna per truffa aggravata in danno di ente pubblico. Le censure principali sostenevano che la condotta fosse solo omissiva (mancata comunicazione del decesso all'INPS) e dunque qualificabile, se del caso, come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter) o appropriazione indebita (art.646), non come truffa; mancata prova dell'elemento soggettivo e addebito di artifici basato su un mero "silenzio"; rilevata la condizione di anzianità del ricorrente e la comunicazione del decesso all'anagrafe comunale; contestazioni procedurali e sanzionatorie: diniego della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche; mancata procura speciale per richiedere pene sostitutive; illegittimità dell'ordinanza di correzione per errore materiale (art.130 c.p.p.) in relazione alla statuizione sulla confisca per equivalente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte aspecifici e/o nuovi (non devoluti al giudice d'appello) e quindi non esaminabili. Sul merito la Corte ha confermato che la condotta contestata non si è limitata a un mero silenzio: i giudici di merito hanno valorizzato anche comportamenti attivi (reiterati prelievi mensili, effettuati con la carta intestata al defunto e su un libretto alimentato solo dalla pensione del deceduto) idonei a costituire artifici e a mantenere in errore l'INPS, integrando gli elementi della truffa aggravata. La Corte ha escluso la riconduzione obbligatoria alla fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter) per assenza della specifica componente dell'induzione in errore e ha respinto altre censure (prescrizione, improcedibilità per difetto di querela, vizio dell'ordinanza di correzione) ritenendole inammissibili o infondate. Ha inoltre confermato che la procura speciale prodotta non era sufficientemente specifica per consentire al difensore di manifestare il consenso all'applicazione di pene sostitutive e che la correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p. era legittima nella parte in cui non modificava sostanzialmente il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (truffa aggravata)

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie: gli artifici non si esaurivano nel silenzio ma comprendevano l'uso reiterato della carta e dei prelievi, idonei ad indurre in errore l'ente erogatore.

  • art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)

    Non ritenuto applicabile poiché a differenza della truffa manca l'elemento dell'induzione in errore mediante artifici; la Corte ha distinto le due fattispecie e ha mantenuto la qualificazione per truffa.

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    Richiamato dalla difesa e da qualche giurisprudenza, ma la Corte lo ha escluso perché la condotta è stata valutata come artificiosa e induttiva in errore, quindi più aderente alla truffa.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    La Corte ha applicato strictamente i requisiti di specificità dei motivi: denunce cumulative o aspecifiche sulla motivazione determinano l'inammissibilità.

  • art. 598-bis, comma 4-ter c.p.p. (rito camerale e regime delle pene sostitutive in appello)

    La Corte ha richiamato le regole sulla devoluzione e sulle modalità dì richiesta/consenso per le pene sostitutive, ribadendo che l'applicazione di ufficio non è consentita se non richiesto e motivato nell'atto di impugnazione.

  • art. 122 c.p.p. (procura e procura speciale)

    La procura speciale deve indicare specificamente l'oggetto per cui è conferita; una dicitura generica nei confronti della richiesta di pene sostitutive è insufficiente.

  • art. 58, comma 3, legge 24/11/1981 n. 689 (acquisizione del consenso per pene sostitutive)

    Per l'applicazione di pene sostitutive diverse da quelle pecuniarie è richiesto il consenso espresso dell'imputato, manifestato personalmente o tramite procura speciale specifica.

  • art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali)

    La correzione di errore materiale è ammessa quando non comporta modifiche essenziali della decisione; la Corte ha ritenuto legittima la correzione apportata alla parte dispositiva sulla confisca laddove si trattava di emendamento non sostanziale.

  • art. 72 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (comunicazione di decesso all'anagrafe)

    La norma individua l'obbligo di comunicazione dell'evento all'Ufficio anagrafe comunale entro 24 ore; la Corte ha richiamato che l'onere informativo primario grava sul congiunto solo in questa misura e che poi gli enti preposti devono compiere gli eventuali ulteriori adempimenti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (riforme processuali e pene sostitutive)

    La Corte ha tenuto conto delle novità procedurali: regime devolutivo in appello, i limiti all'applicazione d'ufficio delle pene sostitutive e le modalità di acquisizione del consenso, con particolare riferimento all'articolazione del rito camerale.

Massime di principio

  • In ipotesi di erogazioni pensionistiche a favore di soggetto deceduto, il mero silenzio del congiunto non esclude automaticamente la fattispecie della truffa: rilevano anche condotte attive (uso della carta, prelievi ripetuti) che possano costituire artifici idonei a mantenere l'errore nell'ente erogatore.
  • La qualificazione tra truffa (art.640) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter) dipende dalla presenza o meno di artifici/raggiri atti a indurre in errore; se sussistono artifici, la fattispecie più adeguata è la truffa.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e non cumulari/aspecifici: deduzioni vaghe o miste su più vizi della motivazione portano all'inammissibilità del ricorso.
  • Per ottenere l'applicazione di pene sostitutive in appello è necessario che la richiesta e il consenso dell'imputato siano chiaramente devoluti al giudice d'appello; il consenso deve essere espresso personalmente o tramite procura speciale con determinazione dell'oggetto.
  • La procura speciale deve indicare con precisione l'oggetto (es. consenso a pena sostitutiva); formule generiche che conferiscono "tutte le facoltà di legge" non sono sufficienti per atti personalissimi.
  • La correzione di errori materiali ex art.130 c.p.p. è legittima se non produce una modifica essenziale della decisione e se non incidono questioni che richiederebbero contraddittorio; contestarla in cassazione senza aver mostrato un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio è spesso inammissibile.
  • Censure relative a nuove questioni (es. confisca non precedentemente dedotta in appello) sono normalmente inammissibili in cassazione se non basate su elementi sopravvenuti e debitamente devoluti al giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.