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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13053/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cessazione con cui la ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata (pronunciata il 12/08/2020) che l'aveva dichiarata responsabile del reato previsto dall'art. 186 cod. strada, comma 2, lett. c), nonché dai commi 2-bis e 2-sexies, per fatti commessi il 26/09/2015. Il ricorso mirava a porre rilievo alle censure in ordine alla sentenza e alla cessazione della punibilità intervenuta in seguito.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari a cinque anni. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso e ha applicato l'art. 129 cod. proc. pen. per dichiarare la non punibilità maturata dopo la sentenza impugnata. Non sussistendo condizioni per una pronuncia assolutoria di merito (non risultando con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti della ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Individua il reato contestato (guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze/alcool); citato per identificare il titolo di reato oggetto della condanna impugnata.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, anche d'ufficio, di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata e, se del caso, di annullare senza rinvio quando il reato è estinto. Prevede altresì la possibilità di pronunciare l'assoluzione di merito solo se dall'evidenza degli atti risulta l'insussistenza del fatto-reato.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata dopo la sentenza impugnata, la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche disponendo l'annullamento senza rinvio.
  • L'annullamento per estinzione della pena non comporta automaticamente un'assoluzione di merito: l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è ammessa solo quando dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto-reato.
  • È fondamentale calcolare correttamente i termini di prescrizione dal giorno del fatto e tener conto di eventuali interruzioni o sospensioni: se il termine massimo è spirato, la causa estintiva può essere dichiarata anche se maturata successivamente alla sentenza impugnata.
  • Un ricorso può essere comunque esaminato se non è manifestamente inammissibile; quando sorgono cause estintive sopravvenute, la Corte può pronunciarsi sulla non punibilità anche in presenza di censure non vincolanti sotto altro profilo.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe verificare e documentare tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione e valutare di richiedere espressamente la declaratoria di estinzione per prescrizione; viceversa l'organo giudicante può intervenire d'ufficio quando la questione risulti dagli atti.

Testo integrale

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