Cassazione Penale, Sentenza n. 27172/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata per più semestri compresi tra il 18 giugno 2009 e il 18 dicembre 2018. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda; il Tribunale di sorveglianza aveva inizialmente confermato il diniego; la prima decisione era stata annullata dalla Cassazione per difetto di adeguata verifica delle sentenze di merito relative ai fatti associativi. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato il reclamo, ritenendo che il detenuto avesse aderito a una consorteria mafiosa già prima dell'ingresso in carcere e che, durante la detenzione, fosse poi pervenuto a una posizione apicale in un autonomo sodalizio mafioso tra il 2015 e il 2017. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse spiegato perché due reati associativi, con condotte protrattesi fino al dicembre 2017, dovessero riverberarsi negativamente su tutti i semestri precedenti, nonostante un percorso rieducativo formalmente positivo (studio, lavoro, volontariato, buona condotta). Il ricorso richiamava inoltre le sentenze di merito che avevano accertato la partecipazione mafiosa sulla base di una missiva sequestrata nel 2016 e di intercettazioni/missive del 2017, deducendo che tali elementi non giustificassero un giudizio globale sfavorevole su periodi anteriori e successivi senza una valutazione frazionata dei singoli semestri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, aveva dato puntuale esecuzione ai rilievi della precedente sentenza rescindente e aveva correttamente applicato il principio secondo cui la valutazione della liberazione anticipata deve essere frazionata per semestri, ma può essere influenzata da condotte particolarmente gravi, se sintomatiche della mancata adesione all'opera rieducativa. La Corte ha ritenuto non illogica la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato l'accertata partecipazione dell'interessato a un sodalizio mafioso, la sua ascesa apicale durante la detenzione e il fatto che tali condotte, per la loro gravità, rendevano irrilevanti le pur positive attività di lavoro e studio svolte in carcere. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La liberazione anticipata è subordinata all'accertamento della regolare condotta e della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nei semestri oggetto di richiesta; la valutazione deve essere frazionata, ma fatti di particolare gravità possono riverberarsi negativamente anche su periodi diversi quando siano indicativi della mancata adesione al percorso rieducativo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Costituisce il parametro di deduzione del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
È richiamato per la sinteticità dell'esposizione dei motivi di ricorso.
È il reato associativo mafioso richiamato come fatto particolarmente grave valorizzato ai fini del diniego della liberazione anticipata.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto deve essere compiuta con riferimento a ciascun semestre richiesto, ma il giudice può attribuire rilievo ostativo a comportamenti di eccezionale gravità riferibili a un determinato periodo se essi dimostrano la mancata partecipazione all'opera rieducativa.
- L'accertata partecipazione a un'associazione mafiosa, soprattutto se accompagnata dall'assunzione di un ruolo apicale durante la detenzione, è compatibile con un giudizio complessivamente negativo sull'adesione al percorso rieducativo anche in presenza di attività formalmente positive come lavoro, studio o volontariato.
- Quando il giudice di rinvio si conforma ai principi enunciati dalla sentenza rescindente e sviluppa una motivazione non illogica, le censure difensive che si limitano a contestazioni assertive non consentono l'annullamento del provvedimento impugnato.
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