Sentenza n. 1681/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS-/2021 del 17 dicembre 2021 del Comune di -OMISSIS-, Direzione urbanistica, a firma del Dirigente, Servizio Edilizia Privata, Arch. Elisabetta Fancelli, avente ad oggetto “l'archiviazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria, presentata in data 29/04/1986 prot. n. -OMISSIS-/1987, Pos. -OMISSIS-, per le opere C) tettoia di mq. 38,30, K) deposito di mq. 28,56, N) serra di mq. 48,00 ed O) tettoia di mq. 32,00”, e MOD. 47/85-D/2 per le opere X) serra di mq. 41,58, per carenza documentazione (accatastamento), notificato in data 6 luglio 2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale di archiviazione della domanda di condono edilizio per carenza della documentazione relativa all'accatastamento di alcune serre, tettoie e di un deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'archiviazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 1986 per cinque manufatti, deducendo violazione dell'art. 39 della legge n. 724/1994, degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell'art. 35 della legge n. 47/1985, nonché eccesso di potere. In particolare, hanno sostenuto che il Comune non aveva mai formulato in modo espresso una richiesta di produrre la documentazione relativa all'accatastamento al Catasto Fabbricati e che tale carenza era stata contestata soltanto con il provvedimento di archiviazione. Hanno inoltre dedotto che l'aggiornamento catastale era già stato allegato alla domanda di condono e che, per le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, la disciplina catastale avrebbe escluso l'obbligo di inventariazione al Catasto Fabbricati. La controversia riguardava cinque manufatti, indicati con le lettere C, K, N, O e X, mentre il Comune aveva adottato un distinto diniego, con ordine di demolizione, per altri manufatti interessati dalla domanda di condono.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Nel corso del giudizio il Comune, con nota del 4 marzo 2026 richiamata nella memoria difensiva, ha dichiarato di avere superato le motivazioni poste a fondamento dell'archiviazione, ossia la contestazione relativa al mancato accatastamento. L'amministrazione ha comunicato che residuavano soltanto ulteriori adempimenti, consistenti nel pagamento di oneri concessori, diritti di segreteria e marca da bollo, all'esito dei quali i ricorrenti avrebbero potuto ottenere la concessione edilizia in sanatoria. Tale sopravvenuto superamento della motivazione dell'atto impugnato ha determinato il venir meno dell'interesse dei ricorrenti a una pronuncia di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell'archiviazione della domanda di condono; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
Norme richiamate dai ricorrenti con riguardo alle garanzie partecipative e alla preventiva richiesta documentale; il TAR non ha deciso tali censure per la sopravvenuta carenza di interesse.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del condono edilizio; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.
Richiamati nell'epigrafe processuale; la decisione applica la regola della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione supera le motivazioni poste a fondamento dell'atto impugnato e comunica che il procedimento può proseguire, residuando soltanto adempimenti ulteriori, sicché una pronuncia di annullamento non arrecherebbe più un'utilità concreta e attuale al ricorrente.
- Quando il ricorso è definito per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere formulate contro l'atto impugnato.
- La definizione in rito della controversia per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →