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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29642/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza resa all'esito del concordato, sono proponibili soltanto censure relative a vizi della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra i soli vizi censurabili avverso una sentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. Non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per la sentenza resa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto a specifici vizi: volontà della parte, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto all'accordo e pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando il ricorso non supera il vaglio preliminare nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sul mancato riconoscimento di attenuanti, se non nei limiti in cui incidano sulla legalità della pena o sulla corrispondenza della decisione all'accordo concordato.
  • Il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello è ammissibile solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione o alla pena illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti una causa non colposa dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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