Cassazione Penale, Sentenza n. 36251/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Credito Valtellinese ha proposto incidente di esecuzione per il riconoscimento della buona fede e per essere ammessa allo stato passivo di un credito ipotecario vantato nei confronti di Metro Quadro s.r.l., relativo a un mutuo del 19 luglio 2007, su bene poi sequestrato e confiscato nel procedimento penale. La banca ha invocato l'art. 52 D.lgs. 159/2011 e le norme della legge 228/2012 per ottenere l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito e la dichiarazione di non strumentalità rispetto all'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del 27/10/2021 della Corte d'Appello di Milano e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. La Cassazione ha ritenuto che: (a) la competenza della Corte d'Appello di Milano deriva dalla precedente sentenza n. 37381/2019 che aveva disposto il rinvio, e tale designazione non può essere revocata; (b) in sede di rinvio il giudice non può rilevare d'ufficio cause di inammissibilità già suscettibili di essere trattate o decise nella fase precedente, ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; conseguentemente la declaratoria di inammissibilità operata dalla Corte territoriale era illegittima e il giudizio dovrà proseguire rispettando i principi affermati dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), art. 52
Applicabile anche ai casi di confisca penale; disciplina i rimedi dei terzi titolari di diritti reali di garanzia e richiede valutazione della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita prima di accertare la buona fede
Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), art. 1 commi 199-200
Prevede la possibilità per i terzi creditori di ottenere l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti e l'ammissione allo stato passivo nei procedimenti relativi a beni sottoposti a misure di prevenzione o confisca; la Corte ha ritenuto che tali istanze siano proponibili nell'incidente di esecuzione
Codice di procedura penale, art. 627
La sentenza di annullamento con rinvio attribuisce competenza al giudice di rinvio e, nel giudizio di rinvio, il divieto di rilevare d'ufficio cause di inammissibilità che potevano essere dedotte nei precedenti gradi impedisce la riapertura di questioni preclusive; la Corte ha affermato che la competenza non è sindacabile
Codice di procedura penale, art. 628
Collegata al principio di definitività delle sentenze di cassazione e alla successione procedimentale che impedisce la perpetuazione del giudizio
Legge 356/1992, art. 12-sexies
Richiamata per confermare che le disposizioni sulla confisca si applicano ai procedimenti penali, e che le norme sul sequestro/confisca si integrano con le disposizioni del Codice antimafia
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio una decisione, il giudice designato dal rinvio acquisisce competenza definitiva sul giudizio di rinvio e non può essere revocata né sindacata in sede successiva.
- Nel giudizio di rinvio il giudice non può rilevare d'ufficio cause di inammissibilità o nullità che avrebbero dovuto essere dedotte nei precedenti gradi, ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; la linea processuale determinata dalla cassazione deve essere rispettata.
- I terzi creditori ipotecari possono chiedere, anche mediante incidente di esecuzione, l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito e la verifica della non strumentalità rispetto all'attività illecita (art. 52 D.lgs. 159/2011 e legge 228/2012).
- La valutazione della buona fede e della non strumentalità del credito si deve riferire al momento della costituzione del rapporto contrattuale (es. stipula del mutuo) e non può essere retroattivamente modificata in base a eventi successivi, salvo prova di collegamento originario con l'attività illecita.
- In presenza di confisca penale, l'ammissione del terzo credito richiede una valutazione in due fasi: prima l'accertamento della non strumentalità del credito rispetto all'attività criminosa, poi l'eventuale accertamento della buona fede del terzo.
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